Art. 136.
     Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri
                 e da Stati della Comunita' europea
  1. I titolari di patente in corso di validita', rilasciata  da  uno
Stato membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito
la  residenza  anagrafica  in Italia, possono ottenere, a richiesta e
dietro consegna della suddetta patente, la  patente  di  guida  delle
stesse  categorie  per  le  quali  e'  valida  la  loro patente senza
sostenere l'esame di  idoneita'  di  cui  all'art.  121.  La  patente
sostituita  e'  restituita,  da  parte dell'autorita' italiana che ha
rilasciato la nuova patente, all'autorita'  dello  Stato  membro  che
l'ha   rilasciata.   Le  stesse  disposizioni  si  applicano  per  il
certificato di abilitazione professionale, senza peraltro  provvedere
al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se stante.
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di
reciprocita', anche ai titolari di patenti  di  guida  rilasciate  da
Paesi  non  comunitari,  fatto  salvo  quanto  stabilito  in  accordi
internazionali.
  3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente  di  altro
Stato  avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente
dei requisiti psichici,  fisici  e  morali  stabiliti  ripettivamente
dagli  articoli  119  e  120.  Il  controllo dei requisiti psichici e
fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5.
  4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e'  richiesto
qualora  si  dimostri  che  il  rilascio della patente da sostituire,
emessa  da  uno  Stato  membro  della  Comunita'  europea,  e'  stato
subordinato  al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a
quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova
patente non puo' essere accordata una validita'  che  vada  oltre  il
termine stabilito per la patente da sostituire.
  5.  Nel  caso  in  cui  e'  richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, gia'  in
sostituzione  di  una  precedente patente italiana, e' rilasciata una
nuova patente di categoria non superiore  a  quella  originaria,  per
ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'.
  6.   A   coloro   che,   trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano  con  patente  o
altro  prescritto  documento  abilitativo,  rilasciati  da  uno Stato
estero, non piu' in corso  di  validita'  si  applicano  le  sanzioni
previste  per  chi guida senza essere munito della patente di guida o
del certificato di abilitazione professionale.
  7. A coloro che, avendo acquisito la residenza  in  Italia  da  non
oltre  un  anno,  guidano  con  patente  o altro necessario documento
abilitativo, rilasciati da uno Stato estero,  scaduti  di  validita',
ovvero   a   coloro  che,  trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i  documenti
di cui sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni previste
per chi guida con patente italiana scaduta di validita'.