Art. 136. 
                         Scuole reggimentali 
 
  1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento
dell'obbligo  scolastico  o  per  i  quali  sia  accertato  che   non
conservino  l'istruzione  ricevuta  nelle  scuole   elementari   sono
obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale. 
  2.  L'autorita'  militare  stabilisce  dove  l'insegnamento   debba
tenersi. 
  3. Il corso elementare nelle  predette  scuole  e'  diviso  in  due
periodi della durata di cinque mesi ciascuno. 
  4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola  gli
esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari  che
hanno compiuto il corso elementare. 
  5. I provveditori agli  studi  sono  autorizzati  a  provvedere  al
funzionamento  delle  scuole  per   militari   assegnando   ad   esse
annualmente, sentite le autorita' militari e con  il  consenso  degli
interessati,  docenti  del  ruolo  nell'ambito  delle  disponibilita'
dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121. 
  6. Gli orari, i diari nonche' le altre modalita' di  organizzazione
e di funzionamento delle  scuole  per  militari  sono  stabiliti  con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto  con  il
Ministro della difesa.