Art. 136. Scuole reggimentali 1. I militari in servizio non provvisti di attestato di adempimento dell'obbligo scolastico o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale. 2. L'autorita' militare stabilisce dove l'insegnamento debba tenersi. 3. Il corso elementare nelle predette scuole e' diviso in due periodi della durata di cinque mesi ciascuno. 4. Alla fine di ciascun periodo hanno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dall'istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare. 5. I provveditori agli studi sono autorizzati a provvedere al funzionamento delle scuole per militari assegnando ad esse annualmente, sentite le autorita' militari e con il consenso degli interessati, docenti del ruolo nell'ambito delle disponibilita' dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121. 6. Gli orari, i diari nonche' le altre modalita' di organizzazione e di funzionamento delle scuole per militari sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa.