Art. 137 (Disposizioni applicabili) 1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. 2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26. 3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalita' di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.