ART. 137
                          (sanzioni penali)

   1.  Chiunque  apra  o  comunque  effettui  nuovi scarichi di acque
reflue   industriali,   senza   autorizzazione,  oppure  continui  ad
effettuare  o  mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia
stata  sospesa  o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
   2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi
di   acque  reflue  industriali  contenenti  le  sostanze  pericolose
comprese  nelle  famiglie  e  nei  gruppi  di sostanze indicate nelle
tabelle  5  e  3/A  dell'Allegato  5  alla  parte  terza del presente
decreto, la pena e' dell'arresto da tre mesi a tre anni.
   3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui
uno  scarico  di  acque  reflue  industriali  contenenti  le sostanze
pericolose  comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle  tabelle  5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto  senza  osservare  le  prescrizioni dell'autorizzazione, o le
altre  prescrizioni  dell'autorita' competente a norma degli articoli
107,  comma  1,  e  108,  comma 4, e' punito con l'arresto fino a due
anni.
   4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei
risultati  degli stessi di cui all'articolo 131 e' punito con la pena
di cui al comma 3.
   5.  Chiunque,  nell'effettuazione  di  uno scarico di acque reflue
industriali,  superi  i  valori limite fissati nella tabella 3 o, nel
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza  del  presente decreto, oppure superi i limiti piu' restrittivi
fissati  dalle  regioni  o  dalle  province autonome o dall'Autorita'
competente  a  norma  dell'articolo  107,  comma 1, in relazione alle
sostanze  indicate  nella  tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del  presente  decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i
valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del
medesimo  Allegato  5,  si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e
l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
   6.  Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresi' al gestore
di   impianti   di   trattamento   delle   acque  reflue  urbane  che
nell'effettuazione  dello  scarico  supera  i  valori-limite previsti
dallo stesso comma.
   7.  Al  gestore  del  servizio  idrico integrato che non ottempera
all'obbligo  di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non
osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5,
si  applica  la  pena  dell'arresto  da  tre  mesi  ad  un anno o con
l'ammenda  da  tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti
non  pericolosi  e  con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e
con  l'ammenda  da  tremila  euro  a  trentamila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
   8.  Il  titolare  di  uno  scarico che non consente l'accesso agli
insediamenti  da  parte del soggetto incaricato del controllo ai fini
di  cui  all'articolo  101,  commi  3  e  4,  salvo  che il fatto non
costituisca piu' grave reato, e' punito con la pena dell'arresto fino
a  due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti
incaricati  del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge
n.  689  del  1981  e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura
penale.
   9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi  dell'articolo  113,  comma 3, e' punito con le sanzioni di cui
all'articolo 137, comma 1.
   10.    Chiunque    non   ottempera   al   provvedimento   adottato
dall'autorita'  competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero
dell'articolo   85,   comma   2,   e'   punito   con   l'ammenda   da
millecinquecento euro a quindicimila euro.
   11.  Chiunque  non  osservi  i  divieti  di scarico previsti dagli
articoli 103 e 104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
   12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell'articolo   88,   commi   1   e   2,  dirette  ad  assicurare  il
raggiungimento  o  il  ripristino  degli  obiettivi di qualita' delle
acque  designate  ai  sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai
provvedimenti    adottati    dall'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo  87, comma 3, e' punito con l'arresto sino a due anni o
con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
   13.  Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni
se  lo  scarico  nelle  acque del mare da parte di navi od aeromobili
contiene  sostanze  o  materiali  per  i  quali e' imposto il divieto
assoluto  di  sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle
convenzioni   internazionali   vigenti   in   materia   e  ratificate
dall'Italia,  salvo  che  siano  in  quantita'  tali  da  essere resi
rapidamente  innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano  naturalmente  in mare e purche' in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell'autorita' competente.
   14.  Chiunque  effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento,  di  acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonche' di
acque  reflue  provenienti  da  aziende  agricole  e  piccole aziende
agroalimentari  di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle
procedure  ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine
di sospensione dell'attivita' impartito a norma di detto articolo, e'
punito  con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con
l'arresto  fino  ad  un  anno.  La  stessa pena si applica a chiunque
effettui  l'utilizzazione  agronomica  al  di  fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.
 
          Note all'art. 137:
              - L'art. 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' il
          seguente:
              «Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.  Possono altresi' procedere al sequestro cautelare
          delle   cose   che  possono  formare  oggetto  di  confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.  E' sempre disposto il sequestro del veicolo a
          motore  o  del  natante  posto in circolazione senza essere
          coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto
          in   circolazione   senza  che  per  lo  stesso  sia  stato
          rilasciato  il  documento di circolazione. All'accertamento
          delle  violazioni punite con la sanzione amministrativa del
          pagamento  di  un a somma di denaro possono procedere anche
          gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
          oltre  che  esercitare  i  poteri  indicati  nei precedenti
          commi,   possono   procedere,   quando  non  sia  possibile
          acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni
          in    luoghi   diversi   dalla   privata   dimora,   previa
          autorizzazione  motivata  del  pretore  del  luogo  ove  le
          perquisizioni   stesse   dovranno   essere  effettuate.  Si
          applicano  le  disposizioni del primo comma dell'art. 333 e
          del  primo  e  secondo  comma  dell'art.  334 del codice di
          procedura   penale.   E'   fatto  salvo  l'esercizio  degli
          specifici  poteri  di  accertamento  previsti  dalle  leggi
          vigenti.».
              - L'art.  55  del  codice  di  procedura  penale  e' il
          seguente:
              «Art.  55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La
          polizia  giudiziaria  deve,  anche  di  propria iniziativa,
          prendere  notizia dei reati, impedire che vengano portati a
          conseguenze  ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
          atti   necessari   per  assicurare  le  fonti  di  prova  e
          raccogliere  quant'altro  possa  servire per l'applicazione
          della legge penale.
              2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
          dall'autorita' giudiziaria.
              3.  Le  funzioni  indicate  nei commi 1 e 2 sono svolte
          dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
              - L'art.  354  del  codice  di  procedura  penale e' il
          seguente:
              «Art.  354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose
          e  sulle  persone.  Sequestro).  -  1.  Gli ufficiali e gli
          agenti  di  polizia  giudiziaria  curano che le tracce e le
          cose  pertinenti  al  reato siano conservate e che lo stato
          dei   luoghi   e   delle   cose   non  venga  mutato  prima
          dell'intervento del pubblico ministero.
              2.  Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi
          indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque
          si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire
          tempestivamente,  ovvero non ha ancora assunto la direzione
          delle   indagini,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
          compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei
          luoghi  e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
          reato e le cose a questo pertinenti.
              3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli
          ufficiali  di  polizia  giudiziaria  compiono  i  necessari
          accertamenti   e   rilievi   sulle  persone  diversi  dalla
          ispezione  personale.  Se  gli  accertamenti  comportano il
          prelievo   di   materiale   biologico,   si   osservano  le
          disposizioni del comma 2-bis dell'art. 349.»