Art. 137 (L)
                    Norme che rimangono in vigore

  1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
    a) legge  17 agosto  1942,  n. 1150 e successive modificazioni ad
eccezione  degli  articoli  di cui all'articolo 136, comma 2, lettera
b);
    b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
    c) legge  28 febbraio  1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
    d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
    e) articolo  17-bis  del  decreto-legge  13  maggio 1991, n. 152,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203;
    f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  2.   Restano   in   vigore,  per  tutti  i  campi  di  applicazione
originariamente   previsti   dai   relativi  testi  normativi  e  non
applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
    a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
    b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
    c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
    d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
    e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
    f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  3.  All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
  "2.  L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma
1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.".
 
          Note all'art. 137:
              - La  legge  17 agosto  1942, n. 1150, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 agosto  1942,  n. 1150 reca: "Legge
          urbanistica".
              - La  legge  5 agosto  1978,  n.  457, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231 reca: "Norme per
          l'edilizia residenziale".
              - La  legge  28 febbraio  1985, n. 47, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   2 marzo  1985,  n.  53,  supplemento
          ordinario    reca:   "Norme   in   materia   di   controllo
          dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e
          sanatoria delle opere edilizie".
              - La  legge  24 marzo  1989,  n.  122, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1989, n. 80 reca: "Disposizioni
          in  materia  di  parcheggi, programma triennale per le aree
          urbane maggiormente   popolate   nonche'  modificazioni  di
          alcune   norme  del  testo  unico  sulla  disciplina  della
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 58, della
          legge 23 dicembre 1986, n. 662:
              "58.  Gli  atti  di  cui  al secondo comma dell'art. 40
          della  legge  28 febbraio  1985,  n. 47, aventi per oggetto
          fabbricati   o   porzioni  di  fabbricati  costruiti  senza
          concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati
          se  da  essi  non  risultino  gli  estremi della domanda di
          condono con gli estremi del versamento, in una o piu' rate,
          dell'intera  somma  dovuta  a  titolo  di  oblazione  e  di
          contributo    concessorio   nonche',   per   i   fabbricati
          assoggettati  ai  vincoli  di cui all'art. 32, terzo comma,
          della  legge  28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma
          44  del  presente  articolo,  l'attestazione  dell'avvenuta
          richiesta  alle  autorita'  competenti dell'espressione del
          parere  di  cui  alla  citata disposizione. Verificatosi il
          silenzio  assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della
          legge  23 dicembre  1994,  n. 724, nei predetti atti devono
          essere  indicati,  a  pena di nullita', i seguenti elementi
          costitutivi  dello  stesso: data della domanda, estremi del
          versamento   di   tutte   le  somme  dovute,  dichiarazione
          dell'autorita' preposta alla tutela dei vincoli nei casi di
          cui  al  periodo  precedente, dichiarazione di parte che il
          Comune  non  ha  provveduto  ad  emettere  provvedimento di
          sanatoria  nei  termini  stabiliti  nell'art.  39, comma 4,
          della  citata  legge  n.  724 del 1994. Nei successivi atti
          negoziali e' consentito fare riferimento agli estremi di un
          precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le
          norme   del   presente   comma  concernenti  il  contributo
          concessorio  non  trovano  applicazione  per  le domande di
          sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.".
              - La  legge  5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  21 dicembre  1971, n. 321 reca: "Norme
          per  la  disciplina  delle opere di conglomerato cementizio
          armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
              - La  legge  2 febbraio  1974,  n. 64, pubblicata nella
          Gazzetta    Ufficiale    21 marzo   1974,   n.   76   reca:
          "Provvedimenti   per   le   costruzioni   con   particolari
          prescrizioni per le zone sismiche".
              - La  legge  9 gennaio  1989,  n.  13, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   26 gennaio   1989,   n.   21   reca:
          "Disposizioni  per favorire il superamento e l'eliminazione
          delle barriere architettoniche negli edifici privati".
              - La  legge  5 marzo  1990,  n.  46,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59 reca: "Norme per la
          sicurezza degli impianti".
              - La  legge  9 gennaio  1991,  n.  10, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 gennaio  1991,  n.  13, supplemento
          ordinario   reca:  "razionale  dell'energia,  di  risparmio
          energetico   e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
          energia".
              - La  legge  5 febbraio  1992, n. 104, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 febbraio  1992,  n. 39, supplemento
          ordinario    reca:    "Legge-quadro    per    l'assistenza,
          l'integrazione   sociale   e   i   diritti   delle  persone
          handicappate".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge n.
          122/19898, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  9.  -  1.  I  proprietari  di  immobili  possono
          realizzare  nel  sottosuolo  degli stessi ovvero nei locali
          siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare
          a  pertinenza  delle  singole  unita' immobiliari, anche in
          deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
          vigenti.  Tali  parcheggi possono essere realizzati, ad uso
          esclusivo  dei  residenti,  anche  nel  sottosuolo  di aree
          pertinenziali   esterne   al  fabbricato,  purche'  non  in
          contrasto  con  i  piani  urbani del traffico, tenuto conto
          dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con
          la  tutela  dei corpi idrici . Restano in ogni caso fermi i
          vincoli    previsti    dalla    legislazione   in   materia
          paesaggistica  ed  ambientale  ed i poteri attribuiti dalla
          medesima   legislazione   alle   regioni   e  ai  Ministeri
          dell'ambiente  e  per  i  beni  culturali  ed ambientali da
          esercitare  motivatamente  nel termine di novanta giorni. I
          parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano
          stati  redatti,  potranno  comunque  essere  realizzati nel
          rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente.
              2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti
          dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.
                3.  Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e
          gli  interventi  di cui al comma 1 sono approvate salvo che
          si  tratti  di proprieta' non condominiale, dalla assemblea
          del  condominio,  in  prima  o in seconda convocazione, con
          la maggioranza  prevista dall'art. 1136, secondo comma, del
          codice  civile.  Resta fermo quanto disposto dagli articoli
          1120,  secondo  comma,  e  1121,  terzo  comma,  del codice
          civile.
              4.  I  comuni,  previa  determinazione  dei  criteri di
          cessione  del  diritto  di  superficie  e  su richiesta dei
          privati  interessati  o  di  imprese  di  costruzione  o di
          societa'  anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito
          del  programma  urbano  dei  parcheggi, la realizzazione di
          parcheggi  da destinare a pertinenza di immobili privati su
          aree   comunali   o   nel  sottosuolo  delle  stesse.  Tale
          disposizione  si  applica  anche agli interventi in fase di
          avvio  o  gia'  avviati.  La  costituzione  del  diritto di
          superficie  e'  subordinata alla stipula di una convenzione
          nella quale siano previsti:
                a) la   durata   della  concessione  del  diritto  di
          superficie per un periodo non superiore a novanta anni;
                b) il   dimensionamento   dell'opera   ed   il  piano
          economico-finanziario previsti per la sua realizzazione;
                c) i  tempi  previsti per la progettazione esecutiva,
          la   messa   a   disposizione   delle   aree  necessarie  e
          l'esecuzione dei lavori;
                d) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato
          di   attuazione   nonche'  le  sanzioni  previste  per  gli
          eventuali inadempimenti.
              5.  I  parcheggi  realizzati ai sensi del presente art.
          non   possono   essere   ceduti  separatamente  dall'unita'
          immobiliare    alla    quale   sono   legati   da   vincolo
          pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.
              6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi
          1  e  4,  nonche'  gli  acquisti  di  immobili  destinati a
          parcheggi,  effettuati  da  enti o imprese di assicurazione
          sono  equiparati,  ai  fini  della  copertura delle riserve
          tecniche,  ad  immobili  ai  sensi  degli articoli 32 ed 86
          della legge 22 ottobre 1986, n. 742.".