Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore 1. Restano in vigore le seguenti disposizioni: a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b); b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni; c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera f); d) legge 24 marzo 1989, n. 122; e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi: a) legge 5 novembre 1971, n. 1086; b) legge 2 febbraio 1974, n. 64; c) legge 9 gennaio 1989, n. 13; d) legge 5 marzo 1990, n. 46; e) legge 9 gennaio 1991, n. 10; f) legge 5 febbraio 1992, n. 104; 3. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.".
Note all'art. 137: - La legge 17 agosto 1942, n. 1150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 1942, n. 1150 reca: "Legge urbanistica". - La legge 5 agosto 1978, n. 457, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1978, n. 231 reca: "Norme per l'edilizia residenziale". - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1985, n. 53, supplemento ordinario reca: "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie". - La legge 24 marzo 1989, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1989, n. 80 reca: "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393". - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1986, n. 662: "58. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricati costruiti senza concessione edilizia sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o piu' rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio nonche', per i fabbricati assoggettati ai vincoli di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, introdotto dal comma 44 del presente articolo, l'attestazione dell'avvenuta richiesta alle autorita' competenti dell'espressione del parere di cui alla citata disposizione. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullita', i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione dell'autorita' preposta alla tutela dei vincoli nei casi di cui al periodo precedente, dichiarazione di parte che il Comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali e' consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente comma concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987.". - La legge 5 novembre 1971, n. 1086, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1971, n. 321 reca: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica". - La legge 2 febbraio 1974, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 1974, n. 76 reca: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche". - La legge 9 gennaio 1989, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21 reca: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". - La legge 5 marzo 1990, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59 reca: "Norme per la sicurezza degli impianti". - La legge 9 gennaio 1991, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento ordinario reca: "razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge n. 122/19898, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 9. - 1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici . Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente. 2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'. 3. Le deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1 sono approvate salvo che si tratti di proprieta' non condominiale, dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dall'art. 1136, secondo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 4. I comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di societa' anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o gia' avviati. La costituzione del diritto di superficie e' subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano previsti: a) la durata della concessione del diritto di superficie per un periodo non superiore a novanta anni; b) il dimensionamento dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua realizzazione; c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie e l'esecuzione dei lavori; d) i tempi e le modalita' per la verifica dello stato di attuazione nonche' le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti. 5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente art. non possono essere ceduti separatamente dall'unita' immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli. 6. Le opere e gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 4, nonche' gli acquisti di immobili destinati a parcheggi, effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.".