(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 137)
                 Art. 137. (Art. 17 del Testo Unico) 
                       ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 
  Di regola, dalle ore 23 alle 7, e'  vietato  il  funzionamento  dei
semafori, tranne  quelli  comandati  automaticamente  dai  veicoli  e
quelli "a richiesta" azionati dai pedoni. 
  Tuttavia, allorche' si  verifichino  particolari  condizioni  della
circolazione, come intensita' di traffico, presenza  di  sensi  unici
alternati, lavori in corso e simili, e' consentito  il  funzionamento
anche nelle ore notturne e, in  tali  casi,  l'impianto  deve  essere
vigilato. 
  Sulle strade extraurbane e su quelle urbane di rapido  transito  la
presenza di un impianto semaforico deve essere  sempre  presegnalato,
almeno 150 metri prima, mediante apposito cartello previsto nell'art.
81 (fig. 84).