(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 137)
                              Art. 137. 
                         Messi notificatori 

 
  L'esattore, per la sola notifica delle  cartelle  dei  pagamenti  e
degli avvisi di mora, puo' nominare uno o piu' messi notificatori. 
  Si applicano ai messi notificatori le disposizioni  degli  articoli
131 e 132 e dei commi primo e secondo dell'art. 135.