(Norme-art. 137)
                              Art. 137 
                 (Concorso formale e continuazione) 
  1. Nel caso di applicazione della pena richiesta  dalle  parti  con
piu' sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice
penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445  comma  2
del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui  e'
divenuta irrevocabile l'ultima sentenza. 
  2. La disciplina del concorso formale e  del  reato  continuato  e'
applicabile anche quando concorrono reati per  i  quali  la  pena  e'
applicata su richiesta delle parti e altri reati.