Art. 137.
                        Competenze dello Stato
  1. Restano allo  Stato, ai sensi dell'articolo 3,  comma 1, lettera
a),  della legge  15  marzo 1997,  n.  59, i  compiti  e le  funzioni
concernenti i criteri  e i parametri per  l'organizzazione della rete
scolastica, previo parere della  Conferenza unificata, le funzioni di
valutazione  del  sistema  scolastico,   le  funzioni  relative  alla
determinazione e all'assegnazione delle  risorse finanziarie a carico
del   bilancio  dello   Stato  e   del  personale   alle  istituzioni
scolastiche,  le  funzioni di  cui  all'articolo  138, comma  3,  del
presente decreto legislativo.
  2.  Restano   altresi'  allo   Stato  i   compiti  e   le  funzioni
amministrative relativi  alle scuole militari ed  ai corsi scolastici
organizzati,  con  il  patrocinio   dello  Stato,  nell'ambito  delle
attivita' attinenti alla difesa e  alla sicurezza pubblica, nonche' i
provvedimenti  relativi   agli  organismi  scolastici   istituiti  da
soggetti extracomunitari,  ai sensi del decreto  del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
 
          Note all'art. 137:
            - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.
            -  Il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 389: "Regolamento recante
          semplificazione  dei  procedimenti  di  autorizzazione   al
          funzionamento   di   scuole   e  di  istituzioni  culturali
          straniere  in  Italia"  e'   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141.