Art. 137 
 
 
       (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi) 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi  terzi,
il  presente  articolo  si  applica  a  offerte  contenenti  prodotti
originari di Paesi terzi con cui l'Unione Europea non ha concluso, in
un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca  un
accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati
di tali paesi terzi. 
  2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un  appalto
di forniture puo' essere respinta se la parte dei prodotti  originari
di Paesi terzi,  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai  fini  del  presente
articolo,  i  software  impiegati  negli  impianti  delle   reti   di
telecomunicazione sono considerati prodotti. 
  3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo,  se  due  o
piu' offerte si equivalgono in base ai criteri di  aggiudicazione  di
cui all'articolo 95, viene preferita l'offerta che  non  puo'  essere
respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il  valore  delle
offerte e' considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se
la differenza  di  prezzo  non  supera  il  3  per  cento.  Tuttavia,
un'offerta non e' preferita ad un'altra in virtu' del presente comma,
se  l'ente  aggiudicatore,  accettandola,  e'  tenuto  ad  acquistare
materiale  con  caratteristiche  tecniche  diverse  da   quelle   del
materiale  gia'  esistente,  con   conseguente   incompatibilita'   o
difficolta' tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati. 
  4. Ai fini del presente articolo,  per  determinare  la  parte  dei
prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi  i
Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea
ai sensi del comma 1, e'  stato  esteso  il  beneficio  del  presente
codice. 
 
          Note all'art. 137 
              - Il Regolamento  (CE)  9  ottobre  2013,  n.  952/2013
          (Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          istituisce il codice doganale  dell'Unione  (rifusione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  10
          ottobre 2013, n. L 269.