(CODICE CIVILE-art. 1379)
                             Art. 1379. 
 
                      (Divieto di alienazione). 
 
  Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo  tra
le parti, e non e' valido  se  non  e'  contenuto  entro  convenienti
limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di  una
delle parti.