ART. 138
                (ulteriori provvedimenti sanzionatori
per l'attivita' di molluschicoltura)

   1.  Nei  casi previsti dal comma 12 dell'articolo 137, il Ministro
della   salute,   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio, nonche' la regione e la provincia autonoma competente, ai
quali  e' inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per
quanto  di  competenza  e  indipendentemente  dall'esito del giudizio
penale,   la   sospensione   in   via   cautelare  dell'attivita'  di
molluschicoltura;  a  seguito  di sentenza di condanna o di decisione
emessa  ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale
divenute  definitive,  possono inoltre disporre, valutata la gravita'
dei fatti, la chiusura degli impianti.
 
          Nota all'art. 138:
              - L'art.  444  del  codice  di  procedura  penale e' il
          seguente:
              «Art.  444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice   l'applicazione,   nella  specie  e  nella  misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria,  diminuita  fino a un terzo, ovvero di una pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un terzo, non supera cinque anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              1-bis.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del comma 1 i
          procedimenti  per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis
          e  3-quater,  nonche'  quelli contro coloro che siano stati
          dichiarati   delinquenti   abituali,  professionali  e  per
          tendenza,  o  recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma,
          del  codice  penale, qualora la pena superi due anni soli o
          congiunti a pena pecuniaria.
              2.  Se  vi  e' il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se ritiene corrette la
          qualificazione  giuridica  del  fatto,  l'applicazione e la
          comparazione  delle  circostanze  prospettate  dalle parti,
          nonche'  congrua  la pena indicata, ne dispone con sentenza
          l'applicazione  enunciando  nel dispositivo che vi e' stata
          la  richiesta  delle  parti. Se vi e' costituzione di parte
          civile,  il  giudice  non  decide  sulla  relativa domanda;
          l'imputato  e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
          sostenute  dalla  parte  civile, salvo che ricorrano giusti
          motivi  per  la  compensazione  totale  o  parziale. Non si
          applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
              3.   La   parte,   nel  formulare  la  richiesta,  puo'
          subordinarne    l'efficacia,    alla    concessione   della
          sospensione  condizionale  della  pena.  In  questo caso il
          giudice,  se  ritiene  che  la sospensione condizionale non
          puo' essere concessa, rigetta la richiesta».