Art. 138 
 
              Contenuto dei capitolati e dei contratti 
 
                    (art.111, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il capitolato generale disciplina, fra l'altro,  nel  rispetto
delle disposizioni del codice e del presente regolamento: 
    a) l'elezione del domicilio dell'esecutore; 
    b) le  modalita'  di  indicazione  delle  persone  autorizzate  a
riscuotere per conto dell'esecutore; 
    c) le norme di condotta dei lavori da parte dell'esecutore; 
    d) la disciplina e il buon ordine nei cantieri; 
    e) le spese di contratto di registro ed accessorie; 
    f) la provvista e provenienza dei materiali; 
    g) le responsabilita' e gli obblighi dell'esecutore per i difetti
di costruzione; 
    h) la durata giornaliera dei lavori; 
    i) la  proprieta'  degli  oggetti  trovati  e  dei  materiali  di
demolizione. 
    2.  Il  capitolato  speciale  e  i  contratti  disciplinano,  fra
l'altro, nel rispetto delle disposizioni  del  codice,  del  presente
regolamento  e  del  capitolato  generale  per   le   amministrazioni
aggiudicatrici statali e, ove richiamato nel bando o nella lettera di
invito, per le  stazioni  appaltanti  diverse  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici statali: 
    a) il termine entro il quale  devono  essere  ultimati  i  lavori
oggetto dell'appalto; 
    b) i presupposti  in  presenza  dei  quali  il  responsabile  del
procedimento concede proroghe; 
    c) le modalita' di riscossione dei corrispettivi dell'appalto; 
    d) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di  cui
all'articolo 166, comma 1. 
    3.  Al  fine  di  attuare  nella  loro  concreta   attivita'   di
committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2,  del  codice
nonche' l'articolo  69  del  codice,  le  stazioni  appaltanti  nella
definizione dei contenuti del capitolato e dei contratti: 
    a) ai fini del perseguimento delle esigenze  ambientali,  tengono
in  considerazione,  ai  sensi  dell'articolo  68  del  codice,   ove
possibile, i criteri di tutela  ambientale  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  11
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio
2008, e successivi decreti attuativi; 
    b) ai fini del perseguimento delle  esigenze  sociali,  hanno  la
facolta' di concludere protocolli di intesa o protocolli  di  intenti
con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza,
previdenza, ordine pubblico nonche' con le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali. 
 
              Note all'art. 138 
              - Il testo dell'art. 2, comma  2,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “2.  Il   principio   di   economicita'   puo'   essere
          subordinato,  entro  i  limiti  in  cui  sia  espressamente
          consentito dalle norme vigenti e dal  presente  codice,  ai
          criteri, previsti dal bando, ispirati a  esigenze  sociali,
          nonche' alla tutela della salute  e  dell'ambiente  e  alla
          promozione dello sviluppo sostenibile.” 
              - Il testo dell'art. 69 del citato decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 69  (Condizioni  particolari  di  esecuzione  del
          contratto prescritte nel  bando  o  nell'invito)  -  1.  Le
          stazioni appaltanti possono esigere condizioni  particolari
          per l'esecuzione del contratto, purche'  siano  compatibili
          con il diritto comunitario e, tra l'altro, con  i  principi
          di   parita'   di   trattamento,    non    discriminazione,
          trasparenza, proporzionalita', e  purche'  siano  precisate
          nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza
          bando, o nel capitolato d'oneri. 
              2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a
          esigenze sociali o ambientali. 
              3. La stazione appaltante che prevede  tali  condizioni
          particolari  puo'   comunicarle   all'Autorita',   che   si
          pronuncia entro trenta giorni sulla compatibilita'  con  il
          diritto comunitario. Decorso tale termine,  il  bando  puo'
          essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 
              4.  In  sede  di  offerta   gli   operatori   economici
          dichiarano di  accettare  le  condizioni  particolari,  per
          l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.”. 
              - Il testo dell'art. 68 del citato decreto  legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 68  (Specifiche  tecniche)  -  1.  Le  specifiche
          tecniche definite al punto 1 dell'allegato  VIII,  figurano
          nei documenti del contratto, quali il  bando  di  gara,  il
          capitolato   d'oneri   o   i    documenti    complementari.
          Ogniqualvolta  sia  possibile  dette  specifiche   tecniche
          devono essere definite in modo da tenere conto dei  criteri
          di  accessibilita'  per  i  soggetti   disabili,   di   una
          progettazione adeguata per tutti gli utenti,  della  tutela
          ambientale. 
              2.  Le  specifiche  tecniche  devono  consentire   pari
          accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione
          di  ostacoli  ingiustificati  all'apertura  dei   contratti
          pubblici alla concorrenza. 
              3.   Fatte   salve   le   regole   tecniche   nazionali
          obbligatorie, nei limiti in cui  sono  compatibili  con  la
          normativa  comunitaria,   le   specifiche   tecniche   sono
          formulate secondo una delle modalita' seguenti: 
              a) mediante riferimento a specifiche tecniche  definite
          nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle  norme
          nazionali che recepiscono norme europee, alle  omologazioni
          tecniche europee, alle  specifiche  tecniche  comuni,  alle
          norme  internazionali,  ad   altri   sistemi   tecnici   di
          riferimento   adottati   dagli   organismi    europei    di
          normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali,
          alle omologazioni  tecniche  nazionali  o  alle  specifiche
          tecniche nazionali in materia di progettazione, di  calcolo
          e di realizzazione delle opere e  di  messa  in  opera  dei
          prodotti.  Ciascun  riferimento  contiene  la  menzione  «o
          equivalente»; 
              b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali,
          che possono includere  caratteristiche  ambientali.  Devono
          tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli
          offerenti di  determinare  l'oggetto  dell'appalto  e  alle
          stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto; 
              c) in termini di prestazioni o di requisiti  funzionali
          di cui alla lettera b),  con  riferimento  alle  specifiche
          citate nella lettera  a),  quale  mezzo  per  presumere  la
          conformita' a dette prestazioni o a detti requisiti; 
              d) mediante riferimento alle  specifiche  di  cui  alla
          lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o
          ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre
          caratteristiche. 
              4. Quando  si  avvalgono  della  possibilita'  di  fare
          riferimento alle specifiche di cui al comma 3, lettera  a),
          le stazioni appaltanti non  possono  respingere  un'offerta
          per il motivo che i prodotti e i servizi offerti  non  sono
          conformi   alle   specifiche   alle   quali   hanno   fatto
          riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova  in
          modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti,  con
          qualsiasi  mezzo  appropriato,  che  le  soluzioni  da  lui
          proposte ottemperano in maniera  equivalente  ai  requisiti
          definiti dalle specifiche tecniche. 
              5.   Puo'   costituire   un   mezzo   appropriato   una
          documentazione tecnica  del  fabbricante  o  una  relazione
          sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto. 
              6.  L'operatore   economico   che   propone   soluzioni
          equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche
          equivalenti  lo  segnala  con  separata  dichiarazione  che
          allega all'offerta. 
              7. Quando si  avvalgono  della  facolta',  prevista  al
          comma 3, di definire le specifiche tecniche in  termini  di
          prestazioni  o  di  requisiti   funzionali,   le   stazioni
          appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori,  di
          prodotti o di servizi conformi ad una norma  nazionale  che
          recepisce una norma  europea,  ad  un'omologazione  tecnica
          europea, ad una specifica  tecnica  comune,  ad  una  norma
          internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da  un
          organismo europeo di  normalizzazione  se  tali  specifiche
          contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse
          prescritti. 
              8. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  7,  nella  propria
          offerta l'offerente e' tenuto a provare  in  modo  ritenuto
          soddisfacente dalle stazioni  appaltanti  e  con  qualunque
          mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio
          conforme  alla  norma  ottempera  alle  prestazioni  o   ai
          requisiti funzionali prescritti. Si applicano i commi  5  e
          6. 
              9.   Le   stazioni   appaltanti,   quando   prescrivono
          caratteristiche ambientali in termini di prestazioni  o  di
          requisiti funzionali, quali sono contemplate  al  comma  3,
          lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o,
          all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite  dalle
          ecoetichettature europee (multi)nazionali  o  da  qualsiasi
          altra  ecoetichettatura,  quando  ricorrono   le   seguenti
          condizioni: 
              a)  esse  siano  appropriate  alla  definizione   delle
          caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto
          dell'appalto; 
              b) i  requisiti  per  l'etichettatura  siano  elaborati
          sulla scorta di informazioni scientifiche; 
              c)  le  ecoetichettature  siano  adottate  mediante  un
          processo  al  quale  possano  partecipare  tutte  le  parti
          interessate, quali gli enti governativi, i  consumatori,  i
          produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali; 
              d) siano accessibili a tutte le parti interessate. 
              10.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  9  le   stazioni
          appaltanti possono  precisare  che  i  prodotti  o  servizi
          muniti di  ecoetichettatura  sono  presunti  conformi  alle
          specifiche tecniche definite nel capitolato  d'oneri;  essi
          devono   accettare   qualsiasi   altro   mezzo   di   prova
          appropriato,   quale   una   documentazione   tecnica   del
          fabbricante o  una  relazione  di  prova  di  un  organismo
          riconosciuto. 
              11. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del  presente
          articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura
          e gli organismi di ispezione e di  certificazione  conformi
          alle norme europee applicabili. 
              12. Le  stazioni  appaltanti  accettano  i  certificati
          rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri. 
              13. A meno  di  non  essere  giustificate  dall'oggetto
          dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare
          una  fabbricazione   o   provenienza   determinata   o   un
          procedimento particolare ne' far riferimento a un  marchio,
          a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una  produzione
          specifica  che  avrebbero  come  effetto  di   favorire   o
          eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o
          riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel  caso
          in  cui  una   descrizione   sufficientemente   precisa   e
          intelligibile dell'oggetto dell'appalto non  sia  possibile
          applicando  i  commi  3  e  4,  a  condizione   che   siano
          accompagnati dall'espressione «o equivalente».”.