(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 138)
                              Art. 138. 
                        Elenchi del personale 

 
  Presso ciascuna intendenza  di  finanza  sono  tenuti,  a  cura  di
apposita  commissione,  gli  elenchi  del   personale   delle   varie
categorie,  occupato  e   disoccupato.   La   commissione,   nominata
dall'intendente  di  finanza,   e'   composta   di   un   funzionario
dell'intendenza di finanza, che la  presiede,  di  un  rappresentante
degli esattori e di un rappresentante del personale. 
  L'iscrizione  nell'elenco  del  personale  disoccupato  avviene   a
richiesta degli interessati. 
  L'elenco del personale disoccupato e le  relative  variazioni  sono
comunicati dall'intendente  di  finanza  all'ufficio  provinciale  di
collocamento. Per l'assunzione di nuovo personale, ad esclusione  dei
collettori dirigenti e dei cassieri,  i  ricevitori  e  gli  esattori
devono rivolgersi all'ufficio di collocamento  e  scegliere  fra  gli
iscritti nell'elenco del personale disoccupato.