Art. 138. Elenchi del personale Presso ciascuna intendenza di finanza sono tenuti, a cura di apposita commissione, gli elenchi del personale delle varie categorie, occupato e disoccupato. La commissione, nominata dall'intendente di finanza, e' composta di un funzionario dell'intendenza di finanza, che la presiede, di un rappresentante degli esattori e di un rappresentante del personale. L'iscrizione nell'elenco del personale disoccupato avviene a richiesta degli interessati. L'elenco del personale disoccupato e le relative variazioni sono comunicati dall'intendente di finanza all'ufficio provinciale di collocamento. Per l'assunzione di nuovo personale, ad esclusione dei collettori dirigenti e dei cassieri, i ricevitori e gli esattori devono rivolgersi all'ufficio di collocamento e scegliere fra gli iscritti nell'elenco del personale disoccupato.