Art. 138.
                         Deleghe alle regioni
  1. Ai  sensi dell'articolo 118, comma  secondo, della Costituzione,
sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
  a)   la  programmazione   dell'offerta   formativa  integrata   tra
istruzione e formazione professionale;
  b)  la  programmazione,  sul  piano  regionale,  nei  limiti  delle
disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica,
sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la
programmazione di cui alla lettera a);
  c)  la suddivisione,  sulla base  anche delle  proposte degli  enti
locali interessati, del territorio  regionale in ambiti funzionali al
miglioramento dell'offerta formativa;
  d) la determinazione del calendario scolastico;
  e) i contributi alle scuole non statali;
  f) le iniziative  e le attivita' di  promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite.
  2. La  delega delle funzioni  di cui al  comma 1 opera  dal secondo
anno  scolastico immediatamente  successivo alla  data di  entrata in
vigore    del    regolamento     di    riordino    delle    strutture
dell'amministrazione  centrale e  periferica, di  cui all'articolo  7
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  3.  Le  deleghe di  cui  al  presente  articolo non  riguardano  le
funzioni relative ai conservatori di  musica, alle accademie di belle
arti,   agli  istituti   superiori  per   le  industrie   artistiche,
all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di
danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in
Italia.
 
          Note all'art. 138:
            - Per il testo dell'art. 118 della Costituzione  si  veda
          in nota alle premesse.
            -  Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.