Art. 138. 
 
   (( (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita').)) 
 
  ((1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei  sinistri  a
un pieno  risarcimento  del  danno  non  patrimoniale  effettivamente
subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema  assicurativo
e sui consumatori, con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del  lavoro  e
delle politiche  sociali  e  con  il  Ministro  della  giustizia,  si
provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto
il territorio della Repubblica: 
    a) delle menomazioni  all'integrita'  psico-fisica  comprese  tra
dieci e cento punti; 
    b) del valore pecuniario da attribuire a ogni  singolo  punto  di
invalidita' comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti
all'eta' del soggetto leso. 
  2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei  criteri
di valutazione del danno  non  patrimoniale  ritenuti  congrui  dalla
consolidata  giurisprudenza  di  legittimita',  secondo  i   seguenti
principi e criteri: 
    a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende  la
lesione temporanea o  permanente  all'integrita'  psico-fisica  della
persona, suscettibile  di  accertamento  medico-legale,  che  esplica
un'incidenza negativa sulle  attivita'  quotidiane  e  sugli  aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito; 
    b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema  a  punto
variabile in funzione dell'eta' e del grado di invalidita'; 
    c) il valore economico del  punto  e'  funzione  crescente  della
percentuale di invalidita'  e  l'incidenza  della  menomazione  sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita  del  danneggiato  cresce  in
modo  piu'  che  proporzionale   rispetto   all'aumento   percentuale
assegnato ai postumi; 
    d)  il  valore  economico  del  punto  e'  funzione   decrescente
dell'eta'  del  soggetto,  sulla  base  delle  tavole  di  mortalita'
elaborate dall'ISTAT, al tasso di  rivalutazione  pari  all'interesse
legale; 
    e) al fine di considerare  la  componente  del  danno  morale  da
lesione all'integrita'  fisica,  la  quota  corrispondente  al  danno
biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui  alle  lettere
da a) a d) e' incrementata  in  via  percentuale  e  progressiva  per
punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori  per  la
personalizzazione complessiva della liquidazione; 
    f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100  per  cento  e'
determinato in misura corrispondente alla percentuale  di  inabilita'
riconosciuta per ciascun giorno. 
  3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante  su
specifici  aspetti  dinamico-relazionali  personali   documentati   e
obiettivamente accertati, l'ammontare  del  risarcimento  del  danno,
calcolato secondo quanto previsto dalla tabella  unica  nazionale  di
cui al comma 2,  puo'  essere  aumentato  dal  giudice,  con  equo  e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive  del  danneggiato,
fino al 30 per cento. 
  4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto  ai  sensi
del  presente  articolo  e'  esaustivo  del  risarcimento  del  danno
conseguente alle lesioni fisiche. 
  5.  Gli  importi  stabiliti  nella  tabella  unica  nazionale  sono
aggiornati annualmente,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico,  in  misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
accertata dall'ISTAT)). 
                                                               ((43)) 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art.  1,  comma  18)
che "La tabella  unica  nazionale  predisposta  con  il  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo  138,  comma  1,  del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, come sostituito dal  comma  17  del  presente
articolo,  si  applica  ai  sinistri  e  agli   eventi   verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del  medesimo  decreto
del Presidente della Repubblica".