Art. 1382.
(Effetti della clausola penale).
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti e' tenuto a una
determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento
alla prestazione promessa, se non e' stata convenuta la
risarcibilita' del danno ulteriore.
La penale e' dovuta indipendentemente dalla prova del danno.