(CODICE CIVILE-art. 1384)
                             Art. 1384. 
 
                      (Riduzione della penale). 
 
  La  penale  puo'  essere  diminuita  equamente  dal   giudice,   se
l'obbligazione principale  e'  stata  eseguita  in  parte  ovvero  se
l'ammontare della penale e' manifestamente  eccessivo,  avuto  sempre
riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.