Art. 1385.
(Caparra confirmatoria).
Se al momento della conclusione del contratto una parte da'
all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita'
di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve
essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra e' inadempiente, l'altra puo'
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e'
invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo' recedere dal
contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se pero' la parte che non e' inadempiente preferisce domandare
l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del
danno e' regolato dalle norme generali.