ART. 139 (obblighi del condannato) 1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
Nota all'art. 139: - L'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato alle note dell'art. 138.