ART. 139
         (Modifiche all'articolo 294 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1. Dopo l'articolo 294 e' aggiunto il seguente:
                            "ART. 294-bis
             (Informazione e formazione dei lavoratori)

  1.  Nell'ambito  degli  obblighi  di  cui agli articoli 36 e 37, il
datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti al rischio
di  esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione  al risultato della valutazione dei rischi, con particolare
riguardo:
   a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
   b) alla classificazione delle zone;
   c) alle modalita' operative necessarie a minimizzare la presenza e
l'efficacia delle sorgenti di accensione;
   d) ai  rischi  connessi  alla  presenza  di  sistemi di protezione
dell'impianto;
   e) ai  rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi
infiammabili e/o polveri combustibili;
   f) al  significato  della segnaletica di sicurezza e degli allarmi
ottico/acustici;
   g) agli  eventuali  rischi  connessi  alla  presenza di sistemi di
prevenzione  delle  atmosfere  esplosive, con particolare riferimento
all'asfissia;
   h) all'uso   corretto   di   adeguati  dispositivi  di  protezione
individuale   e   alle   relative   indicazioni  e  controindicazioni
all'uso.".