Art. 139. Patente di servizio per il personale che esplica servizio di polizia stradale 1. Il personale gia' in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalita' dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende. 2. La patente di servizio e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio di tale patente. 3. La patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi dell'art. 138 e' alternativa a quella prevista dal comma 1.