Art. 139.
                Patente di servizio per il personale
              che esplica servizio di polizia stradale
  1. Il personale gia' in possesso di patente di guida,  che  esplica
il  servizio  di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per
guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego  ai  sensi
dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di
servizio,  che indichi le generalita' dell'intestatario, tutti i dati
atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo,  ufficio
o comando da cui dipende.
  2.  La  patente  di  servizio  e'  rilasciata  dal  prefetto  della
provincia nella quale l'agente o dipendente esplica  il  servizio  di
polizia  stradale,  su  richiesta  del  corpo,  comando o ufficio cui
appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalita'
per il rilascio di tale patente.
  3. La patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi dell'art.
138 e' alternativa a quella prevista dal comma 1.