Art. 139 
 
 
 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti) 
 
  1. Gli enti aggiudicatori conservano  le  informazioni  appropriate
relative a ogni appalto o accordo quadro  disciplinato  dal  presente
codice  e  ogniqualvolta  sia  istituito  un  sistema   dinamico   di
acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a  consentire  loro,
in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti: 
  a) la qualificazione e la selezione  degli  operatori  economici  e
l'aggiudicazione degli appalti; 
  b) l'utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara
a norma dell'articolo 125; 
  c) la mancata applicazione  delle  disposizioni  sulle  tecniche  e
strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle
disposizioni  sullo  svolgimento  delle  procedure  di   scelta   del
contraente del presente codice in virtu' delle deroghe ivi previste; 
  d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in  via
elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi
elettronici. 
  2. Nella misura in  cui  l'avviso  di  aggiudicazione  dell'appalto
stilato a norma dell'articolo  129  o  dell'articolo  140,  comma  3,
contiene le  informazioni  richieste  al  presente  comma,  gli  enti
aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso. 
  3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento  di  tutte  le
procedure di aggiudicazione, indipendentemente  dal  fatto  che  esse
siano  condotte  con  mezzi  elettronici  o  meno.  A   tale   scopo,
garantiscono la conservazione di  una  documentazione  sufficiente  a
giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della  procedura  di
appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con  gli
operatori economici e le deliberazioni interne, la  preparazione  dei
documenti di gara, il dialogo  o  la  negoziazione  se  previsti,  la
selezione  e  l'aggiudicazione  dell'appalto.  La  documentazione  e'
conservata  per  almeno  cinque  anni  a  partire   dalla   data   di
aggiudicazione dell'appalto, ovvero,  in  caso  di  pendenza  di  una
controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 
  4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono
comunicati  alla  Cabina  di  regia  di  cui  all'articolo  212,  per
l'eventuale  successiva  comunicazione  alla   Commissione   o   alle
autorita', agli organismi o alle strutture competenti.