(CODICE CIVILE-art. 1399)
                             Art. 1399. 
 
                             (Ratifica). 
 
  Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il  contratto  puo'
essere ratificato  dall'interessato,  con  l'osservanza  delle  forme
prescritte per la conclusione di esso. 
 
  La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono  salvi  i  diritti  dei
terzi. 
 
  Il terzo e colui che ha  contrattato  come  rappresentante  possono
d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. 
 
  Il terzo contraente  puo'  invitare  l'interessato  a  pronunziarsi
sulla ratifica  assegnandogli  un  termine,  scaduto  il  quale,  nel
silenzio, la ratifica s'intende negata. 
 
  La facolta' di ratifica si trasmette agli eredi.