Art. 14.
   1.  La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale e'
sostituita  dalla  seguente:  " Divieto di pubblicazione di atti e di
immagini ".
   2.  Dopo  il  comma  6  dell'articolo  114 del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
   "  6-bis.  E'  vietata  la  pubblicazione dell'immagine di persona
privata  della  liberta'  personale ripresa mentre la stessa si trova
sottoposta  all'uso  di  manette  ai  polsi  ovvero ad altro mezzo di
coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta ".
 
          Nota all'art. 14:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 114 del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  114  (Divieto  di  pubblicazione  di  atti). - 1. E'
          vietata  la  pubblicazione, anche parziale o per riassunto,
          con  il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
          degli  atti  coperti  dal  segreto  o  anche  solo del loro
          contenuto.
          2.  E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti
          non  piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse
          le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
          preliminare.
          3.  Se  si  procede  al  dibattimento, non e' consentita la
          pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per
          il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di
          primo  grado,  e  di  quelli  del  fascicolo  del  pubblico
          ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado
          di  appello.  E'  sempre  consentita la pubblicazione degli
          atti utilizzati per le contestazioni.
          4.  E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti
          del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti
          dall'art. 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite
          le  parti,  puo' disporre il divieto di pubblicazione anche
          degli  atti  o  di  parte  degli  atti  utilizzati  per  le
          contestazioni.  Il  divieto di pubblicazione cessa comunque
          quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli
          archivi  di  Stato  ovvero e' trascorso il termine di dieci
          anni  dalla  sentenza  irrevocabile  e  la pubblicazione e'
          autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia.
          5.  Se  non si procede al dibattimento, il giudice, sentite
          le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti
          o  di  parte  di  atti quando la pubblicazione di essi puo'
          offendere  il  buon  costume  o comportare la diffusione di
          notizie  sulle  quali  la  legge  prescrive di mantenere il
          segreto   nell'interesse   dello   Stato   ovvero   causare
          pregiudizio  alla  riservatezza dei testimoni o delle parti
          private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
          comma 4.
          6.   E'   vietata  la  pubblicazione  delle  generalita'  e
          dell'immagine  dei  minorenni  testimoni,  persone offese o
          danneggiati  dal  reato  fino  a  quando  non sono divenuti
          maggiorenni.  Il  tribunale per i minorenni, nell'interesse
          esclusivo  del  minorenne, o il minorenne che ha compiuto i
          sedici anni, puo' consentire la pubblicazione.
          6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona
          privata  della  liberta' personale ripresa mentre la stessa
          si  trova  sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad
          altro  mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi
          consenta.
          7.  E'  sempre consentita la pubblicazione del contenuto di
          atti non coperti dal segreto".