Art. 14
      Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni

  1.  Il  comma  19  dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
    "19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di
cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare
con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli
stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attivita' prevista,
i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA,
nell'ambito    dell'accordo    di    programma   con   il   Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo
3  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  o su specifica commessa,
fornisce  agli  enti  locali che ne facciano richiesta assistenza per
l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei predetti organismi.".
 
          Nota all'art. 14:
              - Il  testo  dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
          10, e' il seguente:
              "Art.  3.  -  1. Per lo sviluppo di attivita' aventi le
          finalita'    di    cui    all'articolo   1,   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
          stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validita'
          triennale,  ove  sono  stabiliti  gli obiettivi, i tempi di
          attuazione  e  le previsioni di spesa dei progetti relativi
          al  programma  medesimo  per  un  ammontare complessivo non
          superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla
          presente legge".