Art. 14
              Attribuzioni del funzionario prefettizio

  1.  I  funzionari  della  carriera  prefettizia  con  qualifica  di
viceprefetto  e  di  viceprefetto  aggiunto,  nello  svolgimento  dei
compiti  rispettivamente  individuati  nella  tabella  B  allegata al
presente    decreto,   adottano   i   provvedimenti   relativi   alla
organizzazione  interna degli uffici cui sono preposti per assicurare
la  funzionalita'  e  il  massimo  grado  di  efficienza dei servizi;
adottano  i  provvedimenti  e le iniziative connessi all'espletamento
dei  servizi  d'istituto  nell'ambito  delle aree funzionali cui sono
preposti,   nonche'  i  provvedimenti  ad  essi  delegati;  formulano
proposte  di  iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza
del  titolare della struttura riferiti alle aree funzionali predette;
esercitano  compiti  di  direzione,  indirizzo  e coordinamento delle
minori  articolazioni  di  servizio  poste  alle  loro  dipendenze  e
presiedono,   nei   casi   previsti  da  disposizioni  legislative  e
regolamentari  o  per delega del titolare della struttura, gli organi
collegiali,  nonche'  partecipano  a  commissioni  e gruppi di studio
istituiti   nell'ambito   degli  uffici  centrali  e  periferici  del
Ministero dell'interno e rappresentano l'amministrazione in giudizio.
  2.  Spetta  in  ogni  caso  ai capi di dipartimento, ai titolari di
uffici  centrali  di livello dirigenziale generale, ai titolari degli
uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e
ai  titolari  degli  uffici  territoriali  del governo la potesta' di
stabilire  i  criteri  generali e gli indirizzi per l'esercizio delle
funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonche'
il  potere  di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in
caso  di inerzia o di grave ritardo, in conformita' alle disposizioni
in  materia  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e
successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 14:
              - Per  l'argomento  del  decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, vedasi nelle note all'art. 1.