Art. 14. Gli interventi a favore degli studenti in situazione di handicap 1. Le regioni, le province autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti in situazione di handicap ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonche' quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalita' di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilita'. 2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilita', della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficolta' organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, le regioni, le province autonome e le universita', queste ultime nella persona del docente delegato all'integrazione degli studenti in situazione di handicap di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all'art. 2, istituendo per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66 per cento requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal presente decreto sino ad un massimo del 40 per cento. 3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidita' non inferiore al 66 per cento e' di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico. 4. Per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici e' pari al numero di anni di durata legale piu' due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 per cento delle annualita' previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto. 5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66 per cento iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, non potranno essere inferiori ai seguenti: a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda una annualita' fra quelle previste dal piano di studio; b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualita' pari alla meta' meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualita' richieste e' la meta' meno tre arrotondata per difetto; c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualita' pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di annualita' complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualita' richieste e' pari al 40 per cento arrotondato per difetto; d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualita' pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero di annualita' complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualita' richieste e' il 45 per cento arrotondato per difetto; e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualita' pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero di annualita' complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualita' richieste e' il 60 per cento arrotondato per difetto. 6. In alternativa le regioni, le province autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono adottare specifiche metodologie di valutazione del merito che tengano conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti per le specifiche disabilita', sulla base dei principi generali di cui ai commi 2 e 5. 7. Agli studenti in situazione di handicap non si applicano i criteri di merito previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 6. 8. Nel caso degli studenti in situazione di handicap le regioni, le province autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, provvedono a definire particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto. 9. L'importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli articoli 9 e 10, puo' essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonche' di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attivita' didattica e lo studio. 10. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle universita' sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilita' possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioe' persone con disabilita' che hanno gia' affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.