Art. 14
                  Indirizzo politico-amministrativo
      (Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima
             dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi
                dall'art. 9 del d.lgs n.80 del 1998)

  1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
A  tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni
dalla  pubblicazione  della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:
a) definisce  obiettivi,  priorita',  piani e programmi da attuare ed
   emana   le   conseguenti   direttive   generali   per  l'attivita'
   amministrativa e per la gestione;
b) effettua,  ai fini' dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi
   della  lettera  a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri
   di  responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse
   di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
   ivi  comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
   7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni,
   ad  esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli
   uffici   di  cui  al  comma  2;  provvede  alle  variazioni  delle
   assegnazioni  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  decreto
   legislativo  7  agosto  1997,  n.  279, tenendo altresi' conto dei
   procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta gli altri
   provvedimenti ivi previsti.
  2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si
avvale   di   uffici  di  diretta  collaborazione,  aventi  esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e  disciplinati  con  regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  4-bis,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono
assegnati,  nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici  anche  in  posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;
collaboratori  assunti con contratti a tempo determinato disciplinati
dalle  norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita'  e  specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata  e  continuativa.  Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione  di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle
segreterie  particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato.  Con decreto
adottato  dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e'  determinato,  in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n)
della  legge  15  marzo  1997, n.59, senza aggravi di spesa e, per il
personale  disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
fino   ad  una  specifica  disciplina  contrattuale,  il  trattamento
economico  accessorio,  da  corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita',  degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita'
ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri
e  dei  Sottosegretari  di Stato. Tale trattamento, consistente in un
unico   emolumento,   e'  sostitutivo  dei  compensi  per  il  lavoro
straordinario,  per  la  produttivita'  collettiva  e per la qualita'
della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio
decreto  legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed
integrazioni,  ed  ogni  altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina  dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
  3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a
se'  o  altrimenti  adottare  provvedimenti  o atti di competenza dei
dirigenti.  In  caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un
termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti
o  i  provvedimenti.  Qualora  l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza   delle   direttive  generali  da  parte  del  dirigente
competente,  che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il
Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione,
un  commissario  ad  acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  comma  3, lett. p) della legge 23 agosto
1988,  n.  400.  Resta altresi' salvo quanto previsto dalL'articolo 6
del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza, approvato con
regio  decreto  18  giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635.  Resta  salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.
 
             Note all'art. 14:
                 - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato):
                 "Art.    3    (Gestione    del   bilancio).   -   1.
          Contestualmente   all'entrata  in  vigore  della  legge  di
          approvazione  del  bilancio  il  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  con proprio
          decreto,   d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate,
          provvede  a  ripartire  le  unita'  previsionali di base in
          capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.
                 2.    I   Ministri,   entro   dieci   giorni   dalla
          pubblicazione   della  legge  di  bilancio,  assegnano,  in
          conformita'  dell'art.  14 del citato decreto legislativo 3
          febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei
          centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni,
          previa  definizione  degli  obiettivi che l'amministrazione
          intende  perseguire  e indicazione del livello dei servizi,
          degli  interventi  e  dei  programmi  e progetti finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione  delle  risorse  e' comunicato alla competente
          ragioneria  anche ai fini della rilevazione e del controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti.
                 3.   Il   titolare  del  centro  di  responsabilita'
          amministrativa  e'  il  responsabile  della  gestione e dei
          risultati   derivanti  dall'impiego  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali assegnate.
                 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione  delle  entrate;  individua i limiti di valore
          delle  spese  che  i  dirigenti  possono impegnare ai sensi
          dell'art.  16  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29, e successive modificazioni ed integrazioni.
                 5.  Variazioni compensative possono essere disposte,
          su   proposta  del  dirigente  generale  responsabile,  con
          decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito
          della  medesima  unita'  previsionale di base. I decreti di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   Commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti".
                 - Per  il  testo  vigente dell'art. 17, comma 4-bis,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi nelle note all'art.
          6.
                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma
          14,  della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo):
                 "14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di  legge  o
          regolamentari    dispongano   l'utilizzazione   presso   le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione  di  fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori  ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni dalla
          richiesta".
                 - Si  trascrive il testo vigente dell'art. 12, comma
          1,  lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
                 "1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
          a)  del  comma  1  dell'art.  11  il  Governo  si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali desumibili dalla legge 23
          agosto  1988,  n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                   a)-m) (Omissis);
                   n) rivedere,  senza  aggravi  di  spesa  e, per il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari.
                   o)-t) (Omissis)".
                 - Il  regio  decreto  legge 10 luglio 1924, n. 1100,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.164 del 14 luglio
          1924,  convertito  in legge con legge 21 marzo 1926 n. 597,
          reca "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e
          delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato".
                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 2, comma
          3,   lettera  p),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
                 "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio
          dei Ministri:
                   a)-m) (Omissis);
                   p) le  determinazioni  concernenti  l'annullamento
          straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
          atti   amministrativi   illegittimi,   previo   parere  del
          Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
          amministrativi  delle  regioni  e  delle province autonome,
          anche  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali.
                   q) (Omissis)".
                 - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 6 del
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773 (Approvazione del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
                 "Art.  6  (Art.  5 testo unico 1926). - Salvo che la
          legge   disponga   altrimenti,   contro   i   provvedimenti
          dell'autorita'  di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso
          in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia
          del provvedimento.
                 Il ricorso non ha effetto sospensivo.
                 La legge determina i casi nei quali il provvedimento
          del prefetto e' definitivo.
                 Il  provvedimento,  anche se definitivo, puo' essere
          annullato di ufficio dal Ministro per l'interno".
                 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  10  del regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
          per  l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno 1931, n. 773
          delle leggi di pubblica sicurezza):
                 "Art.  10.  -  Il  Ministro  dell'interno  puo',  in
          qualunque  tempo,  sia  sopra  denuncia,  sia  per  propria
          iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti
          e  dei  provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza
          che   contengano  violazioni  di  legge  o  di  regolamenti
          generali  o  speciali  o  che ritenga non fondati sopra una
          causa di pubblico interesse".