ART. 14.
                 (Esenzioni e riduzioni di imposta).

   1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie
e  determinazione  della  base imponibile, gia' vigenti in materia di
imposta   sulle   successioni  e  donazioni,  si  intendono  riferite
all'imposta  dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo
13, comma 2.
   2.  Il  totale  delle  imposte di registro, ipotecarie e catastali
applicate   in  misura  fissa  sugli  immobili  dell'asse  ereditario
costituiti  da  terreni agricoli o montani non puo' comunque eccedere
il  valore  fiscale  dei  terreni  medesimi.  All'onere derivante dal
presente  comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno
2001,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando per
ciascuno  degli  anni  2001, 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.