Art. 14
        Disposizione correttiva concernente la compatibilita'
   della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa

  1.  All'articolo  40-bis  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  introdotto  dall'articolo  17, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  In  relazione  a  quanto  previsto  dai commi 1 e 2, qualora dai
contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli   di   bilancio   delle   amministazioni,   si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3".
 
             Note all'art. 14:
                 Comma 1:
                 -  L'art.  40-bis  del  decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165  (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
          alle    dipendenze    delle   amministrazioni   pubbliche),
          introdotto  dall'art.  17, comma 2, della legge 28 dicembre
          2001,  n.  448,  modificato  dalla  seguente  legge,  e' il
          seguente:
                 "Art.  40-bis (Compatibilita' della spesa in materia
          di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni
          pubbliche  indicate  all'art.  1,  comma  2,  i comitati di
          settore  ed  il  Governo procedono a verifiche congiunte in
          merito  alle  implicazioni  finanziarie  complessive  della
          contrattazione    integrativa    di    comparto   definendo
          metodologie  e  criteri  di  riscontro anche a campione sui
          contratti  integrativi delle singole amministrazioni. Resta
          fermo  quanto  previsto  dall'art.  39,  comma 3-ter, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
                 2. Gli organi di controllo interno indicati all'art.
          48,  comma  6,  inviano annualmente specifiche informazioni
          sui  costi  della  contrattazione  integrativa al Ministero
          dell'economia  e delle finanze, che predispone, allo scopo,
          uno  specifico  modello  di  rilevazione,  d'intesa  con la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica.
                 3.  In  relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2,
          qualora   dai  contratti  integrativi  derivino  costi  non
          compatibili  con  i  rispettivi  vincoli  di bilancio delle
          amministrazioni,   si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 40, comma 3.
                 4.  Tra  gli  enti  pubblici  non  economici  di cui
          all'art.  39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449,  e  successive  modificazioni, si intendono ricompresi
          anche  quelli  di  cui  all'art.  70, comma 4, del presente
          decreto legislativo."