Art. 14.
(Accertamento  della  sussistenza  di posizioni dominanti nel sistema
                   integrato delle comunicazioni)

1.  I  soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni
sono   tenuti  a  notificare  all'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  le intese e le operazioni di concentrazione al fine di
consentire,  secondo  le  procedure  previste in apposito regolamento
adottato  dall'Autorita'  medesima,  la  verifica  del  rispetto  dei
principi enunciati dall'articolo 15.
2.  L'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione
di  chi  vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato
il  mercato  rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli
15  e  16  della  direttiva  2002/21/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel
sistema   integrato   delle   comunicazioni  e  nei  mercati  che  lo
compongono,  posizioni  dominanti  e che siano rispettati i limiti di
cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro,
oltre  che  dei  ricavi,  del  livello di concorrenza all'interno del
sistema,  delle  barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni
di   efficienza   economica   dell'impresa   nonche'   degli   indici
quantitativi   di   diffusione  dei  programmi  radiotelevisivi,  dei
prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3.  L'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti
che  un'impresa,  o  un  gruppo  di  imprese,  operanti  nel  sistema
integrato  delle  comunicazioni,  si trovi nella condizione di potere
superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un
atto  di  pubblico  richiamo,  segnalando  la situazione di rischio e
indicando  l'impresa  o  il  gruppo  di  imprese e il singolo mercato
interessato.  In  caso  di  accertata  violazione dei predetti limiti
l'Autorita'  provvede  ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge
31 luglio 1997, n. 249.
4.  Gli  atti  giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese
che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5.  All'articolo  2,  comma  16, primo periodo, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle
seguenti:  "nel  sistema  integrato  delle comunicazioni"; all'ultimo
periodo  del  medesimo  comma  le  parole:  ", ai fini della presente
legge," sono soppresse.
 
          Note all'art. 14:
              -  Gli  articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del
          Parlamento  europeo  e  del  consiglio del 7 marzo 2002 che
          istituisce  un  quadro  normativo  comune  per le reti ed i
          servizi  di  comunicazione  elettronica (direttiva quadro),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          legge n. 108/33 del 24 aprile 2002, sono i seguenti:
              «Art.  15 (Procedura per la definizione dei mercati). -
          1.  Previa  consultazione  pubblica  e  consultazione delle
          autorita'  nazionali  di  regolamentazione,  la Commissione
          adotta  una  raccomandazione  avente  ad  oggetto i mercati
          rilevanti  dei  servizi  e  dei  prodotti (in prosieguo «la
          raccomandazione»).     La     raccomandazione    individua,
          conformemente  all'allegato 1, i mercati dei prodotti e dei
          servizi   all'interno   del   settore  delle  comunicazioni
          elettroniche   le   cui   caratteristiche   siano  tali  da
          giustificare  l'imposizione di obblighi di regolamentazione
          stabiliti   dalle  direttive  particolari  senza  che  cio'
          pregiudichi  la  individuazione  di  altri  mercati in casi
          specifici  di  applicazione delle regole di concorrenza. La
          Commissione  definisce  i  mercati  in base ai principi del
          diritto   della   concorrenza.   La  Commissione  riesamina
          periodicamente la raccomandazione.
              2.  La  Commissione  provvede a pubblicare orientamenti
          per   l'analisi   del   mercato   e   la   valutazione  del
          significativo   potere   di   mercato  (in  prosieguo  «gli
          orientamenti»)  conformi  ai  principi  del  diritto  della
          concorrenza  entro  la  data  di  entrata  in  vigore della
          presente direttiva.
              3.  Le autorita' nazionali di regolamentazione, tenendo
          nel  massimo  conto  la raccomandazione e gli orientamenti,
          definiscono   i   mercati   rilevanti  corrispondenti  alla
          situazione  nazionale,  in  particolare  mercati geografici
          rilevanti  nel  loro  territorio, conformemente ai principi
          del  diritto  della  concorrenza. Prima di definire mercati
          che    differiscono    da    quelli    contemplati    nella
          raccomandazione, le autorita' nazionali di regolamentazione
          applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.
              4.  Previa  consultazione  delle autorita' nazionali di
          regolamentazione,  la  Commissione puo', conformemente alla
          procedura  di  cui  all'art.  22, paragrafo 3, adottare una
          decisione    relativa    all'individuazione   dei   mercati
          transnazionali».
              «Art.  16  (Procedura  per l'analisi del mercato). - 1.
          Non  appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione
          o  dopo  ogni  suo  successivo  aggiornamento, le autorita'
          nazionali  di  regolamentazione  effettuano  un'analisi dei
          mercati   rilevanti   tenendo   nel   massimo   conto   gli
          orientamenti.  Gli Stati membri provvedono affinche' questa
          analisi  sia effettuata, se del caso, in collaborazione con
          le autorita' nazionali garanti della concorrenza.
              2.  Quando l'autorita' nazionale di regolamentazione E'
          tenuta,  ai  sensi  degli  articoli 16,  17,  18 o 19 della
          direttiva  2002/22/CE  (direttiva servizio universale) o ai
          sensi  degli  articoli 7  e  8  della  direttiva 2002/19/CE
          (direttiva  accesso), a decidere in merito all'imposizione,
          al  mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a
          carico  delle imprese, essa determina, in base alla propria
          analisi  di  mercato  di  cui  al  paragrafo 1 del presente
          articolo,  se  uno dei mercati rilevanti sia effettivamente
          concorrenziale.
              3.  Se  conclude  che  tale  mercato  E' effettivamente
          concorrenziale,  l'autorita'  nazionale di regolamentazione
          non   impone   ne'   mantiene  nessuno  degli  obblighi  di
          regolamentazione  specifici  di cui al paragrafo 2. Qualora
          siano  gia'  in  applicazione  obblighi di regolamentazione
          settoriali,  li  revoca  per  le  imprese  operanti in tale
          mercato  rilevante.  La revoca degli obblighi e' comunicata
          alle parti interessate con un congruo preavviso.
              4.  Qualora  accerti  che  un  mercato rilevante non e'
          effettivamente   concorrenziale  l'autorita'  nazionale  di
          regolamentazione  individua le imprese che dispongono di un
          significativo potere di mercato conformemente all'art. 13 e
          impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di
          regolamentazione   di  cui  al  paragrafo  2  del  presente
          articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi
          laddove gia' esistano.
              5.  Nel  caso  dei  mercati  transnazionali  paneuropei
          individuati nella decisione di cui all'art. 15, paragrafo 3
          le  autorita'  nazionali  di  regolamentazione  interessate
          effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel
          massimo   conto  gli  orientamenti,  e  si  pronunciano  di
          concerto  in  merito all'imposizione, al mantenimento, alla
          modifica  o  alla revoca di obblighi di regolamentazione di
          cui al paragrafo 2 del presente articolo.
              6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate
          secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7».
              -  Il  testo dell'art. 2, legge 31 luglio 1997, n. 249,
          recante:  «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.   2   (Divieto  di  posizioni  dominanti).  -  1.
          (Abrogato).
              2.  Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione
          e  le  intese  che  contrastano  con  i  divieti  di cui al
          presente articolo, sono nulli.
              3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1
          sono  obbligati  a comunicare all'Autorita' e all'Autorita'
          garante  della  concorrenza  e  del  mercato le intese e le
          operazioni  di  concentrazione  di  cui  sono parti al fine
          dell'esercizio delle rispettive competenze.
              4.  L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione
          dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo
          pubblici  con  apposite  relazioni  annuali al Parlamento i
          risultati delle analisi effettuate.
              5.  L'Autorita'  con  proprio regolamento, adottato nel
          rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui
          alla   legge   7   agosto   1990,   n.  241,  e  successive
          modificazioni,  disciplina  i provvedimenti di cui al comma
          7, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione.
          In   particolare  debbono  essere  assicurati  la  notifica
          dell'apertura  dell'istruttoria ai soggetti interessati, la
          possibilita'  di  questi di presentare proprie deduzioni in
          ogni  stadio  dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di
          richiedere  ai  soggetti interessati e a terzi che ne siano
          in  possesso di fornire informazioni e di esibire documenti
          utili  all'istruttoria  stessa.  L'Autorita'  e'  tenuta  a
          rispettare  gli  obblighi  di  riservatezza  inerenti  alla
          tutela   delle   persone   o   delle  imprese  su  notizie,
          informazioni  e  dati  in  conformita'  alla  normativa  in
          materia  di  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti
          rispetto al trattamento di dati personali.
              6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
          redatto  per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
          e,  al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
          con  le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con
          le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, l'Autorita'
          fissa  il  numero delle reti e dei programmi irradiabili in
          ambito  nazionale  e  locale, tenendo conto dell'evoluzione
          tecnologica   e   delle  frequenze  pianificate  secondo  i
          seguenti criteri:
                a) localizzazione comune degli impianti;
                b) parametri   radioelettrici   stabiliti   in   modo
          uniforme  secondo standard internazionalmente riconosciuti,
          tenendo  conto  di  un  adeguato  periodo  transitorio  per
          adeguare la situazione attuale;
                c) segnali ricevibili senza disturbi;
                d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
          radiofonico  e  televisivo  con  tecnologia digitale ed uso
          integrato  del  satellite,  del  cavo  e dei ponti radio su
          frequenze  terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
          radiodiffusione;
                e) riserva  in  favore  dell'emittenza  televisiva in
          ambito  locale  di un terzo dei canali irradiabili per ogni
          bacino   di   utenza;   ulteriori  risorse  possono  essere
          assegnate   all'emittenza   locale   successivamente   alla
          pianificazione.   I   bacini   televisivi   sono  di  norma
          coincidenti   con   il  territorio  della  regione,  quelli
          radiofonici con il territorio della provincia;
                f)   equivalenza,  nei  limiti  delle  compatibilita'
          tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque
          bilanciamento,  su tutte le emittenti in ambito nazionale e
          locale,    dell'eventuale    insufficienza   di   frequenze
          disponibili in alcune aree di servizio;
                g) riserve  per  la diffusione dei canali irradiabili
          per  la  diffusione del segnale radiofonico e televisivo di
          emittenti  estere  in  favore  delle minoranze linguistiche
          riconosciute  e  per emittenti locali che trasmettono nelle
          lingue delle stesse minoranze.
              7.    L'Autorita',    adeguandosi   al   mutare   delle
          caratteristiche  dei mercati, ferma restando la nullita' di
          cui  al  comma  2,  adotta  i  provvedimenti  necessari per
          eliminare  o impedire il formarsi delle posizioni di cui al
          comma  1  o  comunque  lesive  del  pluralismo.  Qualora ne
          riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del
          principio  del  contraddittorio,  al  termine  della  quale
          interviene  affinche'  esse vengano sollecitamente rimosse;
          qualora  accerti  il  compimento  di  atti  o di operazioni
          idonee  a  determinare  una situazione vietata ai sensi dei
          commi  1  e  2  ne  inibisce  la  prosecuzione  e ordina la
          rimozione  degli  effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover
          disporre  misure  che incidano sulla struttura dell'impresa
          imponendo  dismissioni  di aziende o di rami di azienda, e'
          tenuta  a  determinare  nel provvedimento stesso un congruo
          termine  entro  il  quale provvedere alla dismissione; tale
          termine  non  puo' essere comunque superiore a dodici mesi.
          In   ogni  caso  le  disposizioni  relative  ai  limiti  di
          concentrazione  di cui al presente articolo si applicano in
          sede  di  rilascio  ovvero  di  rinnovo delle concessioni e
          delle autonzzazioni..
              8. - 11. (Abrogati).
              12.   L'Autorita',  in  occasione  della  relazione  al
          Parlamento    sulle    caratteristiche   dei   mercati   di
          riferimento,    deve   pronunciarsi   espressamente   sulla
          adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.
              13.  Al  fine  di  favorire la progressiva affermazione
          delle  nuove  tecnologie  trasmissive,  ai  destinatari  di
          concessioni   radiotelevisive   in   chiaro   su  frequenze
          terrestri     e'    consentita,    previa    autorizzazione
          dell'Autorita',  la  trasmissione simultanea su altri mezzi
          trasmissivi.
              14. (Abrogato).
              15. (Abrogato).
              16.   Ai  fini  della  individuazione  delle  posizioni
          dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni
          si   considerano   anche   le  partecipazioni  al  capitale
          acquisite  o  comunque possedute per il tramite di societa'
          anche  indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o
          per   interposta   persona.  Si  considerano  acquisite  le
          partecipazioni  che  vengono  ad appartenere ad un soggetto
          diverso  da  quello cui appartenevano precedentemente anche
          in  conseguenza  o in connessione ad operazioni di fusione,
          scissione,  scorporo,  trasferimento d'azienda o simili che
          interessino  tali  soggetti.  Allorche'  tra i diversi soci
          esistano  accordi,  in  qualsiasi forma conclusi, in ordine
          all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione
          della  societa', diversi dalla mera consultazione tra soci,
          ciascuno  dei soci e' considerato come titolare della somma
          di  azioni  o  quote detenute dai soci contraenti o da essi
          controllate.
              17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste,
          anche  con  riferimento  a soggetti diversi dalle societa',
          nei  casi  previsti  dall'art. 2359, commi primo e secondo,
          del codice civile.
              18.  Il  controllo  si  considera esistente nella forma
          dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                a) esistenza  di  un  soggetto che, da solo o in base
          alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
          esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
          o   di   nominare   o   revocare   la   maggioranza   degli
          amministratori;
                b) sussistenza   di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere  finanziario o organizzativo o economico idonei a
          conseguire uno dei seguenti effetti:
                  1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
                  2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
                  3)  l'attribuzione  di  poteri  maggiori rispetto a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                  4)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi  da quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  degli  amministratori  e dei dirigenti delle
          imprese;
                c) l'assoggettamento  a  direzione  comune,  che puo'
          risultare   anche   in   base  alle  caratteristiche  della
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          significativi e qualificati elementi.
              18.  Il  controllo  si  considera esistente nella forma
          dell'influenza  dominante, salvo prova contraria, allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                a) esistenza  di  un  soggetto che, da solo o in base
          alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
          esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
          o   di   nominare   o   revocare   la   maggioranza   degli
          amministratori;
                b) sussistenza   di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere  finanziario o organizzativo o economico idonei a
          conseguire uno dei seguenti effetti:
                  1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
                  2) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella  di  altre  imprese ai fini del perseguimento di uno
          scopo comune;
                  3)  l'attribuzione  di  poteri  maggiori rispetto a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                  4)  l'attribuzione  a  soggetti  diversi  da quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  degli  amministratori  e dei dirigenti delle
          imprese;
                c) l'assoggettamento  a  direzione  comune,  che puo'
          risultare   anche   in   base  alle  caratteristiche  della
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          significativi e qualificati elementi.
              19. Comma abrogato dalla presente legge.
              20.  Ai  fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8
          della  legge  7 agosto  1990,  n.  250,  e  dell'art. 7 del
          decreto-legge  27  agosto  1993,  n.  323,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre 1993, n. 422, per
          trasmissioni  quotidiane si intendono quelle effettuate nel
          limite  orario  previsto  dalle  suddette disposizioni, con
          frequenza  non  inferiore a cinque giorni alla settimana o,
          in alternativa, a centoventi giorni al semestre.».