Art. 14.
                            T a r i f f e
  1.  Le  spese  relative  alle  prestazioni rese dal Ministero della
salute  per  il  rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 e
per  l'esame delle etichette trasmesse ai sensi dell'articolo 10 sono
a  carico  del  richiedente,  sulla  base  del  costo  effettivo  del
servizio,  secondo  tariffe  e  relative  modalita'  di versamento da
stabilirsi  con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze entro novanta giorni dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto. Detto decreto viene
aggiornato ogni due anni.