Art. 14.
                       Riparazione e modifiche
  1.   La   riparazione  consiste  nella  sostituzione  di  parte  di
un'attrezzatura  a  pressione  oppure  nella riparazione, con o senza
saldatura, senza variazione alcuna del progetto originario, mentre la
modifica  consiste  in  un  intervento  tecnico  che  ha  cambiato le
caratteristiche  originali,  la destinazione e il tipo o solamente il
tipo, dopo essere stata messa in servizio.
  2. Per le attrezzature certificate ai sensi del decreto legislativo
n.  93/2000, e per quelle collaudate secondo la normativa previgente,
la  riparazione  e'  eseguita  in  osservanza  della  procedura sotto
indicata:
    a) il  riparatore,  prima  dell'intervento  tecnico,  comunica al
soggetto  preposto  le  operazioni  da effettuare e, se possibile, le
relative  procedure  di collaudo previste dalla normativa tecnica con
la quale il componente e' stato realizzato in origine;
    b) il  soggetto preposto esegue le verifiche di collaudo previste
dalla normativa tecnica di riferimento.
  3.  La  modifica  e'  realizzata  in  conformita' alle disposizioni
applicabili per le nuove costruzioni, assoggettando l'attrezzatura ad
una  procedura  di  valutazione  di  conformita'  in  ottemperanza al
decreto  legislativo  n.  93/2000.  Dopo l'esecuzione della modifica,
l'attrezzatura  deve essere sottoposta ad un controllo della messa in
servizio, qualora previsto.
  4.  Per  quanto  riguarda  la  riparazione  delle  tubazioni  e dei
recipienti  per  liquidi  deve  essere  osservata  la procedura sotto
indicata:
    a) l'utilizzatore  comunica al soggetto preposto le operazioni da
effettuare  per i liquidi del gruppo uno contenuti in attrezzature di
categoria  II  e  III.  In  tal  caso  il soggetto preposto esegue le
verifiche di collaudo previste dalla normativa di riferimento;
    b) per  i liquidi e le categorie non elencati alla lettera a) non
deve essere inviata alcuna comunicazione;
    c) in  entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) e' registrata,
sulla  documentazione  di  impianto,  la  riparazione  effettuata  da
certificare con i controlli eseguiti dopo riparazione.
 
          Nota all'art. 14:
              - Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n.  93,
          «Attuazione  della  direttiva  n.  97/23/CE  in  materia di
          attrezzature  a  pressione,  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario;