Art. 14
           Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

  1.  In  attuazione  del  disposto dell'articolo 117, secondo comma,
lettera  r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico   dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale  e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza  e l'interoperabilita' dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
  2.  Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese
e  gli  accordi  e  adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi  utili  per  realizzare  un  processo  di  digitalizzazione
dell'azione    amministrativa    coordinato   e   condiviso   e   per
l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
  3.  Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce
organismi  di  cooperazione  con  le  regioni  e le autonomie locali,
promuove  intese  ed  accordi  tematici  e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti
a  livello  locale,  in  particolare  mediante il trasferimento delle
soluzioni  tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra    amministrazioni   di   diversa   dimensione   e   collocazione
territoriale.
 
          Note all'art. 14:
              - Per  l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  r) della
          Costituzione si vedano le note alle premesse.