ART. 14
                           (monitoraggio)
      1. Le autorita' preposte all'approvazione dei piani o dei
  programmi   esercitano,   avvalendosi  del  sistema  delle  Agenzie
ambientali,  il  controllo  sugli  effetti  ambientali  significativi
derivanti  dall'attuazione  dei  piani  e dei programmi approvati, al
fine,   tra  l'altro,  di  individuare  tempestivamente  gli  effetti
negativi  imprevisti  e  di  essere in grado di adottare le opportune
misure correttive.
  2.   Per  conformarsi  al  disposto  del  comma  1,  devono  essere
impiegati, per quanto possibile, i meccanismi di controllo esistenti,
al fine di evitare la duplicazione del monitoraggio.
  3.  Delle  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e' data
notizia al pubblico a mezzo stampa secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 10, comma 3.