Art. 14. 
                     Lavoro nell'impresa sociale 
  1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non puo'  essere  corrisposto
un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto  dai
contratti e accordi collettivi applicabili. 
  2. Salva la specifica disciplina per gli enti di  cui  all'articolo
1, comma 3, e' ammessa la prestazione di attivita'  di  volontariato,
nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque  titolo
impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4  e  17
della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque  titolo  prestino
la loro opera, hanno  i  diritti  di  informazione,  consultazione  e
partecipazione  nei  termini  e  con  le  modalita'  specificate  nei
regolamenti aziendali o concordati dagli  organi  di  amministrazione
dell'impresa  sociale  con  loro  rappresentanti.  Degli  esiti   del
coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui
all'articolo 10, comma 2. 
 
          Nota all'art. 14:
              - Il  testo  degli  articoli  2,  4  e  17  della legge
          11 agosto  1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), e'
          il seguente:
              «Art. 2 (Attivita' di volontariato). - 1. Ai fini della
          presente   legge   per   attivita'   di  volontariato  deve
          intendersi  quella  prestata in modo personale, spontaneo e
          gratuito,  tramite l'organizzazione di cui il volontario fa
          parte,   senza   fini   di   lucro   anche   indiretto   ed
          esclusivamente per fini di solidarieta'.
              2.   L'attivita'   del   volontario   non  puo'  essere
          retribuita  in  alcun  modo  nemmeno  dal  beneficiario. Al
          volontario     possono     essere    soltanto    rimborsate
          dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
          sostenute    per   l'attivita'   prestata,   entro   limiti
          preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
              3.  La  qualita'  di  volontario  e'  incompatibile con
          qualsiasi   forma  di  rapporto  di  lavoro  subordinato  o
          autonomo   e   con   ogni   altro   rapporto  di  contenuto
          patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte».
              «Art. 4 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni
          di  volontariato).  -  1. Le organizzazioni di volontariato
          debbono   assicurare   i   propri  aderenti,  che  prestano
          attivita'  di  volontariato,  contro  gli  infortuni  e  le
          malattie  connessi  allo svolgimento dell'attivita' stessa,
          nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  da emanarsi entro sei mesi
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          individuati   meccanismi   assicurativi  semplificati,  con
          polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
          relativi controlli».
              «Art.  17 (Flessibilita' nell'orario di lavoro). - 1. I
          lavoratori  che  facciano  parte di organizzazioni iscritte
          nei  registri  di  cui  all'art.  6,  per  poter  espletare
          attivita' di volontariato, hanno diritto di usufruire delle
          forme   di  flessibilita'  di  orario  di  lavoro  o  delle
          turnazioni   previste   dai   contratti   o  dagli  accordi
          collettivi,     compatibilmente     con    l'organizzazione
          aziendale».