Art. 14.
                             Danno grave
  1.  Ai  fini  del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono
considerati danni gravi:
    a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
    b) la  tortura  o  altra  forma  di  pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
    c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un
civile  derivante  dalla  violenza  indiscriminata  in  situazioni di
conflitto armato interno o internazionale.