Art. 14.

                           Altri soggetti

  1.  Ai  fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono
gli  operatori  che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui
esercizio    resta    subordinato    al   possesso   delle   licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione  di  inizio  attivita' specificatamente richieste dalla
norme a fianco di esse riportate:
    a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza
di cui all'articolo 115 del TULPS;
    b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo  di  guardie  particolari giurate, in presenza della licenza di
cui all'articolo 134 del TULPS;
    c)  trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego
di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo
delle  persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
    d)  gestione  di  case da gioco, in presenza delle autorizzazioni
concesse   dalle  leggi  in  vigore,  nonche'  al  requisito  di  cui
all'articolo  5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
    e)  offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche
o  di  telecomunicazione,  di giochi, scommesse o concorsi pronostici
con  vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    f)  agenzia  di  affari  in  mediazione  immobiliare, in presenza
dell'iscrizione  nell'apposita  sezione del ruolo istituito presso la
camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi
della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
 
          Note all'art. 14:
              -  Per  il  testo  dell'art.  115 del testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con il regio
          decreto n. 773 del 1931, si vedano la note all'art. 10.
              - Il testo dell'art. 134 del suddetto testo unico delle
          leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e' il seguente:
              «Art.  134 (Art. 135 testo unico 1926). - Senza licenza
          del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere
          di   vigilanza   o  custodia  di  proprieta'  mobiliari  od
          immobiliari  e  di  eseguire investigazioni o ricerche o di
          raccogliere informazioni per conto di privati.
              Salvo  il  disposto  dell'art.  11, la licenza non puo'
          essere   conceduta   alle   persone   che  non  abbiano  la
          cittadinanza   italiana   ovvero   di   uno   Stato  membro
          dell'Unione  europea  o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
              I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione europea
          possono   conseguire  la  licenza  per  prestare  opera  di
          vigilanza  o  custodia di beni mobiliari o immobiliari alle
          stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
              La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano   un   esercizio  di  pubbliche  funzioni  o  una
          menomazione della liberta' individuale.».
              - La   legge  n.  298  del  1974,  recante  istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto  di  terzi,  disciplina degli autotrasporti di cose e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti  di  merci su strada, e' pubblicata nella G.U. n.
          200 del 31 luglio 1974.
              - Il  testo  dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n.
          457  del 1997, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
          del  settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione,
          pubblicato nella G.U. n. 303 del 31 dicembre 1997, legge n.
          30  del  1998, di conversione con modificazioni, pubblicata
          nella G. U. n. 49 del 28 febbraio 1998, e' il seguente:
              «3.  Le  disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722
          del  codice  penale  e  all'art.  110 del testo unico delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza, approvato con regio decreto
          18 giugno  1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi
          a   bordo  delle  navi  passeggeri  iscritte  nel  Registro
          internazionale, durante il periodo di navigazione al di la'
          del mare territoriale.».
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 539, della legge n. 266
          del 2005, e' il seguente:
              «539. All'art.  4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre
          1989.  n.  401,  dopo le parole: "apposita autorizzazione",
          sono  inserite  le seguenti: "del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato".».
              -  La  legge  3  febbraio  1989,  n.  39  (Modifiche ed
          integrazioni  alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente
          la   disciplina   della   professione   di  mediatore),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33.