Art. 14. Altri soggetti 1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attivita' specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con il regio decreto n. 773 del 1931, si vedano la note all'art. 10. - Il testo dell'art. 134 del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e' il seguente: «Art. 134 (Art. 135 testo unico 1926). - Senza licenza del Prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale.». - La legge n. 298 del 1974, recante istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e' pubblicata nella G.U. n. 200 del 31 luglio 1974. - Il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 457 del 1997, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, pubblicato nella G.U. n. 303 del 31 dicembre 1997, legge n. 30 del 1998, di conversione con modificazioni, pubblicata nella G. U. n. 49 del 28 febbraio 1998, e' il seguente: «3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale.». - Il testo dell'art. 1, comma 539, della legge n. 266 del 2005, e' il seguente: «539. All'art. 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989. n. 401, dopo le parole: "apposita autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".». - La legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33.