Art. 14. Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica 1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attivita' di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597. 2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Note all'articolo 14: Per l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, si vedano le note alle premesse. Il testo dell'articolo 3, terzo comma, decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante «Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1982, n. 179). Convertito in legge, con modificazioni, con legge 12 agosto 1982, n. 597 (Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1982, n. 233), e' il seguente: Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attivita' di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.