Art. 14. 
 
               Norme transitorie, finali e abrogazioni 
 
  1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame  di
Stato conclusivo del primo ciclo, le  materie  e  le  prove  previste
dalle disposizioni ministeriali vigenti. 
  2.  Per  l'anno  scolastico  2008/2009  lo  scrutinio  finale   per
l'ammissione all'esame di  Stato  conclusivo  del  secondo  ciclo  e'
effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza  ministeriale
n. 40 dell'8 aprile 2009. 
  3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2,  le  disposizioni
relative  al  concorso  della  valutazione  del  comportamento   alla
valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno  scolastico
2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto  di  comportamento
viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di  corso;
per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con
riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. 
  4. I riferimenti alla valutazione del comportamento  contenuti  nel
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42,
sono abrogati. 
  5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  relativo  alla  valutazione
dell'educazione fisica. Il voto di  educazione  fisica  concorre,  al
pari   delle   altre   discipline,   alla   valutazione   complessiva
dell'alunno. 
  6.  E'  abrogato   il   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 
  7. A decorrere dall'anno scolastico  di  entrata  in  vigore  della
riforma della scuola secondaria  di  secondo  grado,  ai  fini  della
validita' dell'anno scolastico, compreso quello  relativo  all'ultimo
anno di corso, per procedere  alla  valutazione  finale  di  ciascuno
studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti  dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire,
per casi eccezionali, analogamente a quanto  previsto  per  il  primo
ciclo, motivate e straordinarie  deroghe  al  suddetto  limite.  Tale
deroga  e'  prevista  per  assenze  documentate  e  continuative,   a
condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a  giudizio
del  consiglio  di  classe,  la  possibilita'   di   procedere   alla
valutazione degli alunni interessati. Il  mancato  conseguimento  del
limite minimo di frequenza, comprensivo delle  deroghe  riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla
classe successiva o all'esame finale di ciclo. 
  8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono  essere
adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali,
organizzativi e didattici del sistema di istruzione  derivanti  dalla
completa attuazione dell'articolo  64  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. 
 
          Nota all'art. 14:
             -  L'ordinanza  ministeriale 8 aprile 2009, n. 40, reca:
          «Istruzioni  e  modalita' organizzative ed operative per lo
          svolgimento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di
          studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo grado nelle
          scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009».
             -  Il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 22
          maggio  2007,  n.  42,  reca «Modalita' di attribuzione del
          credito  scolastico  e di recupero dei debiti formativi nei
          corsi di studio di istruzione secondaria superiore».
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  304  del  decreto
          legislativo  16  aprile  1995, n. 297, recante «Testo unico
          delle   disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»:
             «Art.  304  (Voto di educazione fisica). - 1. Il voto di
          educazione  fisica  non e' compreso nel calcolo della media
          dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione
          alle  scuole  e  della  dispensa  dal pagamento delle tasse
          scolastiche.
             2.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel comma 1 per gli
          alunni  degli  istituti  magistrali  il  voto di educazione
          fisica  e'  compreso  nel  calcolo della media dei punti ai
          fini  dell'ammissione  agli  esami, dell'iscrizione e della
          dispensa dal pagamento delle tasse.
             3.  Gli  alunni  degli  istituti  magistrali non possono
          essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione
          fisica,   ma   possono   ottenere   soltanto   la  dispensa
          dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli
          istituti  anzidetti e i candidati privatisti che sono stati
          esonerati   dalle   esercitazioni  pratiche  di  educazione
          fisica,  possono  conseguire  il  diploma  di  abilitazione
          magistrale superando la sola prova di teoria.».
             -  Il  testo  del  decreto  del Ministro dell'istruzione
          dell'universita'  e  della  ricerca  16 gennaio 2009, n. 5,
          reca  «Studenti - Valutazione del comportamento - Criteri e
          modalita' applicative della valutazione del comportamento».
             -  Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno
          2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
          recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria»,
          vedere le note alle premesse.».