Art. 14. Norme transitorie, finali e abrogazioni 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste dalle disposizioni ministeriali vigenti. 2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e' effettuato secondo le modalita' indicate nell'ordinanza ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009. 3. Per gli alunni di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso. 4. I riferimenti alla valutazione del comportamento contenuti nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, sono abrogati. 5. E' abrogato l'articolo 304 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva dell'alunno. 6. E' abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5. 7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. 8. Modifiche e integrazioni al presente regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Nota all'art. 14: - L'ordinanza ministeriale 8 aprile 2009, n. 40, reca: «Istruzioni e modalita' organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009». - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42, reca «Modalita' di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore». - Si riporta il testo dell'art. 304 del decreto legislativo 16 aprile 1995, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»: «Art. 304 (Voto di educazione fisica). - 1. Il voto di educazione fisica non e' compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione ad esami, dell'iscrizione alle scuole e della dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche. 2. In deroga a quanto previsto nel comma 1 per gli alunni degli istituti magistrali il voto di educazione fisica e' compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse. 3. Gli alunni degli istituti magistrali non possono essere esonerati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dall'esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.». - Il testo del decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5, reca «Studenti - Valutazione del comportamento - Criteri e modalita' applicative della valutazione del comportamento». - Per il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», vedere le note alle premesse.».