Art. 14.
                  (Abrogazioni e norma di raccordo)
1.  All'articolo  7  della  legge  11  febbraio 1994, n. 109, come da
ultimo  sostituito  dall'articolo  5 della legge 18 novembre 1998, n.
415,  i  commi  da  7  a  14  sono  abrogati,  salvo  quanto previsto
dall'articolo  14,  comma  3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge.
2.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo 3, comma 2, della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  e  le leggi
regionali  prevedono forme di pubblicita' dei lavori della conferenza
di  servizi,  nonche'  degli atti assunti da ciascuna amministrazione
interessata.
 
          Note all'articolo 14
              La  legge  11  febbraio  1994, n. 109, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  19 febbraio  1994,  n.  41,  S.O.,  e
          successive  modificazioni  reca "Legge quadro in materia di
          lavori  pubblici".  Si  trascrive il testo dell'articolo 7,
          della  medesima  legge,  come  modificata  dalla  legge qui
          pubblicata:
              "Art.  7. (Misure per l'adeguamento della funzionalita'
          della  pubblica  amministrazione)  -  1.  I soggetti di cui
          all'articolo  2,  comma  2,  lettera a), nominano, ai sensi
          della   legge   7   agosto   1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni,  un  responsabile  unico del procedimento di
          attuazione   di   ogni   singolo  intervento  previsto  dal
          programma  triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
          progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
              2.  Il  regolamento  determina  l'importo  massimo e la
          tipologia   dei  lavori  peri  quali  il  responsabile  del
          procedimento  puo'  coincidere  con il progettista o con il
          direttore  dei  lavori. Fino alla data di entrata in vigore
          del  regolamento  tale  facolta' puo' essere esercitata per
          lavori  di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione
          della  difesa, in considerazione della struttura gerarchica
          dei   propri   organi   tecnici,   in  luogo  di  un  unico
          responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile
          del  procedimento  per ogni singola fase di svolgimento del
          processo    attuativo:    progettazione,   affidamento   ed
          esecuzione.
              3.  Il responsabile del procedimento formula proposte e
          fornisce  dati e informazioni ai fini della predisposizione
          del  programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
          aggiornamenti   annuali;  assicura,  in  ciascuna  fase  di
          attuazione  degli  interventi,  il controllo sui livelli di
          prestazione,   di  qualita'  e  di  prezzo  determinati  in
          coerenza   alla   copertura  finanziaria  ed  ai  tempi  di
          realizzazione   del   programma  oltreche'  al  corretto  e
          razionale  svolgimento  delle  procedure;  segnala altresi'
          eventuali     disfunzioni,     impedimenti     o    ritardi
          nell'attuazione   degli  interventi  e  accerta  la  libera
          disponibilita'  delle  aree  e  degli  immobili  necessari,
          fornisce  all'amministrazione  i  dati  e  le  informazioni
          relativi  alle  principali fasi di svolgimento del processo
          attuativo  necessari  per  l'attivita' di coordinamento, di
          indirizzo e di controllo di sua competenza.
              4.  Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
          responsabile  del  procedimento,  coordinando  con  esse  i
          compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei
          lavori  e  dei  coordinatori  in  materia  di  salute  e di
          sicurezza  durante  la progettazione e durante l'esecuzione
          dei  lavori,  previsti  dal  decreto  legislativo 14 agosto
          1996,  n.  494,  e successive modificazioni. Restano ferme,
          fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  predetto
          regolamento,  le  responsabilita' dell'ingegnere capo e del
          direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
              5.  Il  responsabile  del  procedimento  deve essere un
          tecnico.  Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
          presenti  carenze  accertate  o non consenta il reperimento
          delle  adeguate  competenze professionali in relazione alle
          caratteristiche  dell'intervento  secondo  quanto attestato
          dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento
          del  programma,  i  compiti  di  supporto all'attivita' del
          responsabile  del  procedimento possono essere affidati con
          le   procedure   e   le   modalita'  previste  dal  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli
          o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
          n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui
          all'articolo  17,  comma  1,  lettere  e)  ed f), aventi le
          necessarie  competenze  specifiche  di  carattere  tecnico,
          economico-finanziario,   amministrativo,   organizzativo  e
          legale  e  che  abbiano stipulato a proprio carico adeguata
          polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi  di natura
          professionale.
              6.  Qualora  si  renda  necessaria l'azione integrata e
          coordinata  di diverse amministrazioni statali, regionali o
          locali,  l'amministrazione  aggiudicatrice, su proposta del
          responsabile  unico  del  procedimento,  puo' promuovere la
          conclusione   di   un   accordo   di   programma  ai  sensi
          dell'articolo  27  della  legge  8  giugno  1990, n. 142, e
          successive modificazioni.
              7. (abrogato);
              8. (abrogato);
              9. (abrogato);
              10. (abrogato);
              11. (abrogato);
              12. (abrogato);
              13. (abrogato);
              14. (abrogato);
              15.  Il  termine per il controllo di legittimita' sugli
          atti  da  parte  delle  Ragionerie  centrali dello Stato e'
          fissato  in  trenta giorni e puo' essere interrotto per non
          piu'  di  due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
          richiesta  di  chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo
          il  disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto
          del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367."
              - Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'articolo 3
          della   succitata   legge   11 febbraio  1994,  n.  109,  e
          successive modificazioni:
              "2.  Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui
          al  comma  1  il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta
          apposito  regolamento,  di  seguito  cosi' denominato, che,
          insieme  alla  presente  legge,  costituisce  l'ordinamento
          generale  in  materia  di lavori pubblici, recando altresi'
          norme  di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
          assume  come  norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
          giuridici  introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
          comunque  senza  pregiudizio dei principi della liberta' di
          stabilimento  e  della  libera  prestazione dei servizi, la
          presente  legge,  nonche', per quanto non da essa disposto,
          la  legislazione  antimafia  e le disposizioni nazionali di
          recepimento   della  normativa  comunitaria  vigente  nella
          materia  di  cui  al comma 1. Il regolamento e' adottato su
          proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          i   Ministri   dell'ambiente  e  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  sentiti  i Ministri interessati, previo parere
          del  Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
          sessanta  giorni  dalla  trasmissione  dello schema. Con la
          procedura  di  cui  al  presente comma si provvede altresi'
          alle   successive   modificazioni   ed   integrazioni   del
          regolamento.  Sullo  schema  di regolamento il Consiglio di
          Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data
          di   trasmissione,   decorsi  i  quali  il  regolamento  e'
          emanato".