Art. 14 
 
 
                          Rintracciabilita' 
 
  1. L'istituto dei tessuti pone in atto sistemi efficaci ed accurati
per identificare ed etichettare  individualmente  cellule  e  tessuti
ricevuti e distribuiti. 
  2.  L'istituto  dei   tessuti   e   l'organizzazione   responsabile
dell'applicazione sull'uomo conservano per almeno trenta anni i  dati
di cui all'allegato X, avvalendosi di  un  sistema  di  registrazione
adeguato e leggibile.