Art. 14 Rintracciabilita' 1. L'istituto dei tessuti pone in atto sistemi efficaci ed accurati per identificare ed etichettare individualmente cellule e tessuti ricevuti e distribuiti. 2. L'istituto dei tessuti e l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo conservano per almeno trenta anni i dati di cui all'allegato X, avvalendosi di un sistema di registrazione adeguato e leggibile.