ARTICOLO 14 1. Il personale dell'ICRANET potra' scegliere per la sicurezza sociale e assicurazione malattia di: a) aderire ad un Fondo di assistenza e previdenza interno all'ICRANET; b) aderire ad un Fondo privato nazionale o estero scelto dall'ICRANET; c) aderire al Sistema nazionale di sicurezza sociale vigente nella Repubblica italiana secondo modalita' concordate dall'ICRANET mediante apposita convenzione amministrativa con le competenti autorita' italiane. 2. Nei casi previsti al precedente comma, lettere a) e b) l'ICRANET sara' esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli Istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte dall'ICRANET, o a suo nome, al proprio personale. 3. L'ICRANET si impegna a comunicare alle competenti autorita' italiane i regolamenti dei Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo ed ogni eventuale successiva modifica.