Art. 14. 
 
(Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
in materia di sanzioni per ciclomotori alterati,  e  disposizioni  in
              materia di circolazione dei ciclomotori) 
 
  1. All'articolo 97 del decreto legislativo n.  285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole da: «da euro 78 a euro  311»  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a  euro
4.000. Alla sanzione da  euro  779  a  euro  3.119  e'  soggetto  chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la  velocita'
oltre i limiti previsti dall'articolo 52»; 
    b) al comma 6, le parole: «da euro 38 a euro 155» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 389 a euro 1.559»; 
    c) al comma 10, le parole: «da euro 23 a euro 92» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 78 a euro 311». 
  2.  I  ciclomotori  gia'  in  circolazione  non  in  possesso   del
certificato di circolazione e della targa  di  cui  all'articolo  97,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 devono  conseguirli,
con modalita' conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma
4 dell'articolo 97, secondo un calendario stabilito con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Decorsi diciotto mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato
in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro
1.559. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 97 del decreto legislativo n.  285
del 1992, modificate dal comma 1 del presente  articolo,  entrano  in
vigore il  giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 
          Note all'articolo 14 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  97,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, come modificato dalla  presente
          legge: 
            97. Circolazione dei ciclomotori. 
            1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 
            a) un certificato di circolazione, contenente i  dati  di
          identificazione e costruttivi del veicolo,  nonche'  quelli
          della   targa   e   dell'intestatario,    rilasciato    dal
          Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da  uno  dei
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.  264,  con  le
          modalita' stabilite con decreto dirigenziale del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a   seguito   di
          aggiornamento dell'Archivio nazionale dei  veicoli  di  cui
          agli articoli 225 e 226; 
            b)  una  targa,   che   identifica   l'intestatario   del
          certificato di circolazione; 
            2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il
          titolare la trattiene in caso di vendita. La  fabbricazione
          e la vendita delle targhe sono riservate  allo  Stato,  che
          puo' affidarle con le modalita' previste dal regolamento ai
          soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
            3.  Ciascun  ciclomotore  e'  individuato   nell'Archivio
          nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225  e  226,  da
          una scheda elettronica, contenente il numero di  targa,  il
          nominativo del  suo  titolare,  i  dati  costruttivi  e  di
          identificazione di tutti i veicoli di cui,  nel  tempo,  il
          titolare  della  targa  sia  risultato  intestatario,   con
          l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna  variazione
          d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
          sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento  per
          i  trasporti  terrestri  a  fini  di  sola   notizia,   per
          l'individuazione del responsabile della circolazione. 
            4. Le procedure e la  documentazione  occorrente  per  il
          rilascio  del  certificato  di  circolazione   e   per   la
          produzione  delle  targhe  sono   stabilite   con   decreto
          dirigenziale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, secondo criteri di  economicita'  e  di  massima
          semplificazione. 
            5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o  vende
          ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella
          prevista   dall'art.   52   e'   soggetto   alla   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro  1.000  a
          euro 4.000. Alla sanzione da  euro  779  a  euro  3.119  e'
          soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche  idonee  ad
          aumentarne   la   velocita'   oltre   i   limiti   previsti
          dall'articolo 52. 
            6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad
          una o piu' delle caratteristiche  o  prescrizioni  indicate
          nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero  che
          sviluppi una velocita' superiore a  quella  prevista  dallo
          stesso art. 52, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559 
            7. Chiunque circola con un ciclomotore per il  quale  non
          e' stato rilasciato il certificato di circolazione,  quando
          previsto, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 143 a euro 570 
            8. Chiunque circola  con  un  ciclomotore  sprovvisto  di
          targa  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 
            9. Chiunque circola con un ciclomotore  munito  di  targa
          non propria e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 1.685 a euro 6.741. 
            10. Chiunque circola con un  ciclomotore  munito  di  una
          targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 78 a euro 311. 
            11. Chiunque fabbrica o vende targhe con  caratteristiche
          difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola
          con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 1.685 a euro 6.741 
            12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale  non
          e'  stato  richiesto  l'aggiornamento  del  certificato  di
          circolazione per trasferimento della proprieta' secondo  le
          modalita'  previste  dal  regolamento,  e'  soggetto   alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          356 a euro 1.426. Alla medesima sanzione e' sottoposto  chi
          non  comunica  la   cessazione   della   circolazione.   Il
          certificato di circolazione e' ritirato  immediatamente  da
          chi accerta la  violazione  ed  e'  inviato  al  competente
          ufficio del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,  che
          provvede agli  aggiornamenti  previsti  dopo  l'adempimento
          delle prescrizioni omesse 
            13.  L'intestatario   che   in   caso   di   smarrimento,
          sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
          della targa non provvede, entro quarantotto  ore,  a  farne
          denuncia agli organi di polizia e' soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
          285. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede  a
          chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro
          tre giorni dalla suddetta denuncia. 
            14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue  la
          sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca   del
          ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
          del titolo VI; nei casi previsti dal  comma  5  si  procede
          alla distruzione del ciclomotore, fatta salva  la  facolta'
          degli enti da cui dipende il personale di polizia  stradale
          che ha accertato la violazione di chiedere  tempestivamente
          che  sia  assegnato  il  ciclomotore   confiscato,   previo
          ripristino  delle  caratteristiche  costruttive,   per   lo
          svolgimento  dei  compiti  istituzionali  e   fatto   salvo
          l'eventuale risarcimento del danno  in  caso  di  accertata
          illegittimita'   della   confisca   e   distruzione.   Alla
          violazione  prevista  dal  comma  6  consegue  la  sanzione
          amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del
          veicolo per un periodo  di  sessanta  giorni;  in  caso  di
          reiterazione della violazione, nel corso di un biennio,  il
          fermo amministrativo del veicolo e'  disposto  per  novanta
          giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e  9  consegue
          la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
          per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione  delle
          violazioni  nel  biennio,  la  sanzione  accessoria   della
          confisca amministrativa del veicolo, secondo  le  norme  di
          cui al capo I, sezione II, del titolo VI