Art. 14. 
(Modifica della disciplina in materia di ricorso  avverso  la  revoca
dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni  concernenti  le
            misure previste per i testimoni di giustizia) 
 
1.  All'articolo  10  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.   8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.  82,  il
comma 2-septies e' sostituito dal seguente: 
«2-septies. Nel termine  entro  il  quale  puo'  essere  proposto  il
ricorso  giurisdizionale  e  in  pendenza  della  decisione  relativa
all'eventuale richiesta di  sospensione  ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive  modificazioni,  o
dell'articolo 36 del regolamento di cui al regio  decreto  17  agosto
1907, n. 642, il  provvedimento  di  cui  al  comma  2-sexies  rimane
sospeso». 
2. All'articolo 16-ter, comma 1, lettera  e),  del  decreto-legge  15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Si
applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  dell'articolo  13
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato, quanto alle  somme
corrisposte al testimone di giustizia a titolo di  mancato  guadagno,
nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  in  deroga
all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo degli articoli 10  e  16-ter  del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.  82,  recante:
          «Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo  di
          estorsione e per la protezione dei testimoni di  giustizia,
          nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
          coloro che collaborano con la giustizia.». 
              «Art. 10 (Commissione centrale  per  la  definizione  e
          applicazione delle speciali misure  di  protezione).  -  1.
          (abrogato). 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  i   Ministri
          interessati, e' istituita una commissione centrale  per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione. 
              2-bis.  La  commissione  centrale  e'  composta  da  un
          Sottosegretario di Stato all'interno che  la  presiede,  da
          due magistrati  e  da  cinque  funzionari  e  ufficiali.  I
          componenti della commissione diversi  dal  presidente  sono
          preferibilmente  scelti  tra  coloro  che  hanno   maturato
          specifiche esperienze nel settore e che siano  in  possesso
          di  cognizioni  relative  alle   attuali   tendenze   della
          criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
          che  svolgono  attivita'  di  investigazione,  di  indagine
          preliminare  sui  fatti  o   procedimenti   relativi   alla
          criminalita'    organizzata    di    tipo     mafioso     o
          terroristico-eversivo. 
              2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre  alla
          proposta  di  cui  all'art.  11,  tutti  gli   atti   e   i
          provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
          gli atti e i provvedimenti della commissione stessa,  salvi
          gli  estratti  essenziali  e  le   attivita'   svolte   per
          l'attuazione delle misure di protezione.  Agli  atti  e  ai
          provvedimenti  della  commissione,   salvi   gli   estratti
          essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
          quelli preposti all'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta  e
          la circolazione degli atti classificati, con classifica  di
          segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto. 
              2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di  segreteria
          e  di  istruttoria,  la  commissione  centrale  si   avvale
          dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
          Forze  di  polizia.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di
          istruttoria,  la  commissione  puo'  avvalersi  anche   del
          Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14. 
              2-quinquies. La tutela avverso  i  provvedimenti  della
          commissione centrale con cui vengono applicate,  modificate
          o revocate le speciali misure di  protezione  anche  se  di
          tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13,  comma  1,
          e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              2-sexies. (abrogato). 
              2-septies. Nel  termine  entro  il  quale  puo'  essere
          proposto il ricorso giurisdizionale  e  in  pendenza  della
          decisione relativa all'eventuale richiesta  di  sospensione
          ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
          e successive modificazioni, o dell'art. 36 del  regolamento
          di cui  al  regio  decreto  17  agosto  1907,  n.  642,  il
          provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso. 
              2-octies. (abrogato). 
              2-nonies. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          vengono  stabilite  le  modalita'  di  corresponsione   dei
          gettoni  di  presenza  ai  componenti   della   commissione
          centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
          di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
          commissione.  All'onere   derivante   dall'attuazione   del
          presente comma, determinato nella misura massima di  42.000
          euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2003,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale 2002-2004, nell'ambito  dell'unita'  previsionale
          di base di parte corrente «Fondo speciale» dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2002,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              3. (abrogato).». 
              «Art  16  -ter  (Contenuto  delle  speciali  misure  di
          protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato
          lo speciale programma di protezione hanno diritto: 
                a)  a  misure  di  protezione  fino  alla   effettiva
          cessazione del pericolo per se' e per familiari; 
                b) a misure di assistenza, anche oltre la  cessazione
          della protezione, volte  a  garantire  un  tenore  di  vita
          personale e familiare  non  inferiore  a  quello  esistente
          prima  dell'avvio  del  programma,  fino   a   quando   non
          riacquistano  la  possibilita'  di  godere  di  un  reddito
          proprio; 
                c) alla capitalizzazione del  costo  dell'assistenza,
          in alternativa alla stessa; 
                d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del  posto
          di    lavoro,    in    aspettativa    retribuita,    presso
          l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in
          attesa della definitiva  sistemazione  anche  presso  altra
          amministrazione dello Stato; 
                e) alla corresponsione  di  una  somma  a  titolo  di
          mancato guadagno, concordata con la commissione,  derivante
          dalla cessazione dell'attivita' lavorativa  propria  e  dei
          familiari nella localita' di provenienza,  sempre  che  non
          abbiano ricevuto un risarcimento  al  medesimo  titolo,  ai
          sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in
          quanto compatibili,  le  disposizioni  dell'art.  13  della
          legge 23 febbraio 1999, n.  44,  e  il  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato,
          quanto alle somme corrisposte al testimone di  giustizia  a
          titolo  di  mancato   guadagno,   nei   diritti   verso   i
          responsabili dei danni. Le somme  recuperate  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          allo stato di  previsione  del  Ministero  dell'interno  in
          deroga all'art. 2, commi 615, 616 e  617,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244; 
                f) a mutui agevolati volti al completo  reinserimento
          proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 
              2.  Le  misure  previste  sono  mantenute   fino   alla
          effettiva cessazione del rischio,  indipendentemente  dallo
          stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in
          relazione al quale  i  soggetti  destinatari  delle  misure
          hanno reso dichiarazioni. 
              3. Se lo speciale programma di  protezione  include  il
          definitivo trasferimento in altra localita',  il  testimone
          di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni
          immobili dei quali  e'  proprietario  al  patrimonio  dello
          Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in  denaro  a
          prezzo di  mercato.  Il  trasferimento  degli  immobili  e'
          curato da un amministratore, nominato dal  direttore  della
          sezione per i testimoni di giustizia del Servizio  centrale
          di  protezione  tra  avvocati  o   dottori   commercialisti
          iscritti nei rispettivi albi professionali,  di  comprovata
          esperienza.».