Art. 14


                    Requisiti di Professionalita'

  1.  L'iscrizione  delle persone fisiche nell'elenco degli agenti in
attivita'  finanziaria,  di cui all'articolo 128-quater, comma 2, del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385, e' subordinata al
possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
    a)  titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma di istruzione
secondaria  superiore,  rilasciato  a  seguito  di  corso  di  durata
quinquennale   ovvero   quadriennale,  integrato  dal  corso  annuale
previsto   per   legge,   o  un  titolo  di  studio  estero  ritenuto
equipollente a tutti gli effetti di legge;
    b)  frequenza  ad  un  corso  di  formazione  professionale nelle
materie    rilevanti   nell'esercizio   dell'agenzia   in   attivita'
finanziaria;
    c)  possesso  di  un'adeguata  conoscenza  in materie giuridiche,
economiche,  finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento
dell'apposito  esame,  indetta  dall'Organismo  di  cui  all'articolo
128-undecies  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385,
secondo le modalita' da questo stabilite.
  2.  L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti
in  attivita'  finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e
in  quello  dei  mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies,
comma  2,  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385, e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalita':
    a)  i  soggetti  con  funzioni  di  amministrazione,  direzione e
controllo  devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e
competenza   fra   persone   che   abbiano  maturato  una  esperienza
complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
      1)  attivita'  di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese;
      2)  attivita'  professionali  in  materia  attinente al settore
creditizio, finanziario, mobiliare;
      3) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche
o economiche;
      4) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici,
pubbliche   amministrazioni,   associazioni  imprenditoriali  o  loro
societa'  di  servizi  aventi  attinenza  con  il settore creditizio,
finanziario,  mobiliare  ovvero  presso  enti  pubblici  o  pubbliche
amministrazioni  che  non  hanno  attinenza  con  i  predetti settori
purche'    le    funzioni   comportino   la   gestione   di   risorse
economico-finanziarie.
    b)  il  presidente  del  consiglio di amministrazione deve essere
scelto  secondo  criteri di professionalita' e competenza fra persone
che   abbiano  maturato  una  esperienza  complessiva  di  almeno  un
quinquennio  attraverso  l'esercizio  dell'attivita' o delle funzioni
indicate alla lettera a).
    c)   l'amministratore  unico,  l'unico  socio  della  societa'  a
responsabilita'  limitata,  l'amministratore  delegato e il direttore
generale  devono  essere  in  possesso di una specifica competenza in
materia   creditizia,   finanziaria,  mobiliare  maturata  attraverso
esperienze  di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un
periodo  non  inferiore  a  un  quinquennio.  Analoghi requisiti sono
richiesti  per  le  cariche  che  comportano  l'esercizio di funzioni
equivalenti a quella di direttore generale.
  3.  L'iscrizione delle persone giuridiche nell' elenco degli agenti
in  attivita'  finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e
in  quello  dei  mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-sexies,
comma  2,  del  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385, e'
altresi'  subordinata al possesso dei requisiti di cui al comma 1 per
coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.
 
          Note all'art. 14: 
              -  Per  il  testo  degli  artt.  128-quater,  comma  2;
          128-sexie comma 2 e 128-undicies del decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n.  385,  si  veda  l'art.11  del  presente
          decreto legislativo.