Art. 14 
 
                       Studio di fattibilita' 
 
    1.  Lo  studio  di  fattibilita'  si  compone  di  una  relazione
illustrativa contenente: 
    a)   le   caratteristiche   funzionali,   tecniche,   gestionali,
economico-finanziarie dei lavori da realizzare; 
    b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla  soluzione
realizzativa individuata; 
    c) la verifica della possibilita'  di  realizzazione  mediante  i
contratti di partenariato pubblico privato  di  cui  all'articolo  3,
comma 15-ter, del codice; 
    d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti
architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative; 
    e) la descrizione, ai fini  della  valutazione  preventiva  della
sostenibilita'  ambientale  e  della   compatibilita'   paesaggistica
dell'intervento,  dei  requisiti  dell'opera  da  progettare,   delle
caratteristiche  e  dei  collegamenti  con  il  contesto  nel   quale
l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla  verifica
dei  vincoli   ambientali,   storici,   archeologici,   paesaggistici
interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento,
nonche' l'individuazione  delle  misure  idonee  a  salvaguardare  la
tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici. 
    2. Qualora lo studio di fattibilita' e' posto a base di gara,  ai
sensi degli articoli 58 e 153 del codice,  si  compone  dei  seguenti
elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del
procedimento, anche  con  riferimento  alla  loro  articolazione,  in
rapporto alla specifica tipologia e alla  dimensione  dei  lavori  da
realizzare: 
    a) relazione illustrativa generale contenente: 
    1.  l'inquadramento  territoriale  e  socio-economico   dell'area
oggetto dell'intervento: 
    1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale,
verifica della compatibilita' con gli strumenti urbanistici; 
    1.2. analisi  dell'impatto  socio-economico  con  riferimento  al
contesto produttivo e commerciale esistenti; 
    2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione
con riferimento: 
    2.1. al bacino d'utenza; 
    2.2. alla stima dei  bisogni  dell'utenza  mediante  utilizzo  di
parametri fisici riferiti alla specifica  tipologia  dell'intervento,
quali i flussi di traffico e il numero di accessi; 
    2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento,
dell'offerta attuale  e  di  quella  prevista  nei  medesimi  settori
dell'intervento; 
    3. l'analisi delle alternative progettuali: 
    3.1. individuazione delle alternative progettuali  dal  punto  di
vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie; 
    3.2. matrice delle alternative progettuali; 
    4. lo studio  dell'impatto  ambientale  riferito  alla  soluzione
progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative: 
    4.1.  analisi  sommaria  degli  aspetti  geologici,   geotecnici,
idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o  da
interventi gia' realizzati ricadenti nella zona; 
    4.2. verifica  dei  vincoli  ambientali,  storici,  archeologici,
paesaggistici interferenti sulle aree o  sugli  immobili  interessati
dall'intervento; 
    b) relazione tecnica contenente: 
    1.  le  caratteristiche  funzionali  e  tecniche  dei  lavori  da
realizzare; 
    2.  descrizione,  ai  fini  della  valutazione  preventiva  della
sostenibilita'  ambientale  e  della   compatibilita'   paesaggistica
dell'intervento,  dei  requisiti  dell'opera  da  progettare,   delle
caratteristiche  e  dei  collegamenti  con  il  contesto  nel   quale
l'intervento si inserisce nonche' delle misure idonee a salvaguardare
la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici; 
    3. analisi sommaria  delle  tecniche  costruttive  e  indicazione
delle norme tecniche da applicare; 
    4. cronoprogramma; 
    5. stima sommaria dell'intervento secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 22, comma 1, con l'individuazione delle categorie di cui
all'allegato  A  e  dei  relativi   importi,   determinati   mediante
l'applicazione  delle  quote  di   incidenza   delle   corrispondenti
lavorazioni rispetto al costo complessivo; 
    c)  elaborati  progettuali   stabiliti   dal   responsabile   del
procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21; 
    d) elaborato tecnico-economico contenente: 
    1. la  verifica  della  possibilita'  di  realizzazione  mediante
concessione rispetto all'appalto; 
    2. analisi della fattibilita' finanziaria (costi  e  ricavi)  con
riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla
fase di gestione; 
    3.  analisi  della  fattibilita'  economica  e  sociale  (analisi
costi-benefici); 
    4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione; 
    5. elementi essenziali dello schema di contratto. 
 
              Note all'art. 14 
              - Il testo dell'articolo 3, comma  15-ter,  del  citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “15-ter. Ai fini del presente codice, i  «contratti  di
          partenariato pubblico privato» sono  contratti  aventi  per
          oggetto una o piu' prestazioni quali la  progettazione,  la
          costruzione, la gestione  o  la  manutenzione  di  un'opera
          pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di  un
          servizio, compreso in ogni caso il finanziamento  totale  o
          parziale a carico di privati, anche in  forme  diverse,  di
          tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
          prescrizioni  e   degli   indirizzi   comunitari   vigenti.
          Rientrano, a titolo esemplificativo,  tra  i  contratti  di
          partenariato pubblico privato la concessione di lavori,  la
          concessione   di   servizi,   la   locazione   finanziaria,
          l'affidamento di lavori mediante finanza  di  progetto,  le
          societa'  miste.  Possono   rientrare   altresi'   tra   le
          operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a
          contraente   generale   ove   il   corrispettivo   per   la
          realizzazione  dell'opera  sia  in   tutto   o   in   parte
          posticipato e collegato alla disponibilita' dell'opera  per
          il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi
          di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del
          decreto-legge 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,  alle
          operazioni di partenariato pubblico privato si applicano  i
          contenuti delle decisioni Eurostat.”. 
              -  Il  testo  dell'articolo  58,  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 58 (Dialogo competitivo) - 1. Nel caso di appalti
          particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso
          alla   procedura   aperta   o   ristretta   non    permetta
          l'aggiudicazione  dell'appalto,  le   stazioni   appaltanti
          possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente  al
          presente articolo. Il ricorso al  dialogo  competitivo  per
          lavori e' consentito previo parere del Consiglio  superiore
          dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di
          cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui
          alla parte II, titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il
          parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati
          pareri sono resi entro 30 giorni dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere. 
              2. Ai  fini  del  ricorso  al  dialogo  competitivo  un
          appalto pubblico e' considerato «particolarmente complesso»
          quando la stazione appaltante: 
              -  non  e'  oggettivamente  in   grado   di   definire,
          conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere  b),  c)  o
          d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessita' o i
          suoi obiettivi, o 
              -  non  e'  oggettivamente  in  grado  di   specificare
          l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. 
              Possono,  secondo  le  circostanze   concrete,   essere
          considerati particolarmente complessi  gli  appalti  per  i
          quali la  stazione  appaltante  non  dispone,  a  causa  di
          fattori oggettivi ad  essa  non  imputabili,  di  studi  in
          merito alla identificazione e  quantificazione  dei  propri
          bisogni  o  all'individuazione  dei  mezzi  strumentali  al
          soddisfacimento dei predetti bisogni, alle  caratteristiche
          funzionali, tecniche, gestionali  ed  economico-finanziarie
          degli stessi e  all'analisi  dello  stato  di  fatto  e  di
          diritto di ogni intervento nelle sue  eventuali  componenti
          storico-artistiche,    architettoniche,     paesaggistiche,
          nonche'  sulle  componenti  di  sostenibilita'  ambientale,
          socio-economiche, amministrative e tecniche. 
              3. Il provvedimento  con  cui  la  stazione  appaltante
          decide di ricorrere al dialogo competitivo  deve  contenere
          specifica  motivazione  in  merito  alla  sussistenza   dei
          presupposti previsti dal comma 2. 
              4. L'unico criterio per  l'aggiudicazione  dell'appalto
          pubblico  e'  quello   dell'offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa. 
              5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando  di  gara
          conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti  le  loro
          necessita' o obiettivi, che definiscono nel bando stesso  o
          in  un  documento   descrittivo   che   costituisce   parte
          integrante del bando, nei quali sono  altresi'  indicati  i
          requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati
          tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i
          criteri di valutazione delle offerte  di  cui  all'articolo
          83, comma 2 e il termine entro  il  quale  gli  interessati
          possono   presentare   istanza   di   partecipazione   alla
          procedura. 
              6. Le  stazioni  appaltanti  avviano  con  i  candidati
          ammessi conformemente ai requisiti di cui  al  comma  5  un
          dialogo finalizzato all'individuazione e  alla  definizione
          dei mezzi piu' idonei a soddisfare  le  loro  necessita'  o
          obiettivi. Nella fase del dialogo  esse  possono  discutere
          con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto. 
              7.  Durante   il   dialogo   le   stazioni   appaltanti
          garantiscono  la  parita'  di  trattamento   di   tutti   i
          partecipanti,  in  particolare  non  forniscono,  in   modo
          discriminatorio, informazioni che possano  favorire  alcuni
          partecipanti rispetto ad altri. 
              8. Le stazioni appaltanti  non  possono  rivelare  agli
          altri  partecipanti  le  soluzioni   proposte   ne'   altre
          informazioni    riservate    comunicate    dal    candidato
          partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. 
              9. Le stazioni  appaltanti  possono  prevedere  che  la
          procedura si svolga in fasi successive in modo  da  ridurre
          il numero di soluzioni da discutere  durante  la  fase  del
          dialogo applicando i criteri  di  aggiudicazione  precisati
          nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a
          tale facolta' e' indicato nel bando di gara e nel documento
          descrittivo. 
              10.  Le  stazioni  appaltanti  proseguono  il   dialogo
          finche' non sono in grado di individuare, se del caso  dopo
          averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano
          soddisfare le loro necessita' o obiettivi. 
              11.  Le  stazioni  appaltanti   possono   motivatamente
          ritenere che nessuna delle soluzioni proposte  soddisfi  le
          proprie necessita'  o  obiettivi.  In  tal  caso  informano
          immediatamente i partecipanti, ai quali  non  spetta  alcun
          indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal  comma
          17. 
              12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso  il
          dialogo e averne  informato  i  partecipanti,  le  stazioni
          appaltanti li invitano a presentare le loro offerte  finali
          in base alla o  alle  soluzioni  presentate  e  specificate
          nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti
          gli elementi richiesti e  necessari  per  l'esecuzione  del
          progetto. 
              13. abrogato 
              14. Su richiesta delle stazioni appaltanti  le  offerte
          possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia
          tali   precisazioni,   chiarimenti,    perfezionamenti    o
          complementi non possono avere l'effetto di  modificare  gli
          elementi fondamentali  dell'offerta  o  dell'appalto  quale
          posto in gara  la  cui  variazione  rischi  di  falsare  la
          concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 
              15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute
          sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel  bando
          di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa conformemente  all'articolo
          83. Per i lavori,  la  procedura  si  puo'  concludere  con
          l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143. 
              16. L'offerente che risulta aver  presentato  l'offerta
          economicamente piu'  vantaggiosa  puo'  essere  invitato  a
          precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare  gli
          impegni in essa figuranti, a condizione che cio' non  abbia
          l'effetto di modificare elementi fondamentali  dell'offerta
          o dell'appalto quale posto in gara, falsare la  concorrenza
          o comportare discriminazioni. 
              17. Le stazioni appaltanti possono  prevedere  premi  o
          incentivi per partecipanti al dialogo,  anche  nell'ipotesi
          in cui al comma 11. 
              18. Le stazioni appaltanti  non  possono  ricorrere  al
          dialogo  competitivo  in  modo  abusivo  o   in   modo   da
          ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.”. 
              -  Il  testo  dell'articolo  153  del  citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  153  (Finanza  di  progetto)   -   1.   Per   la
          realizzazione di lavori pubblici o di  lavori  di  pubblica
          utilita',  inseriti  nella   programmazione   triennale   e
          nell'elenco annuale di cui all'articolo 128,  ovvero  negli
          strumenti   di   programmazione    formalmente    approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa vigente, finanziabili in tutto  o  in  parte  con
          capitali   privati,   le   amministrazioni   aggiudicatrici
          possono,   in    alternativa    all'affidamento    mediante
          concessione  ai  sensi  dell'articolo  143,  affidare   una
          concessione  ponendo  a  base  di  gara   uno   studio   di
          fattibilita',   mediante   pubblicazione   di   un    bando
          finalizzato alla presentazione di offerte  che  contemplino
          l'utilizzo di risorse totalmente o  parzialmente  a  carico
          dei soggetti proponenti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo  studio  di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'articolo
          144, specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
          intervenute in fase di approvazione del progetto e  che  in
          tal caso la concessione e' aggiudicata  al  promotore  solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche al  progetto  preliminare,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al  progetto   preliminare
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83. 
              5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso
          delle concessioni, l'esame delle proposte  e'  esteso  agli
          aspetti relativi alla  qualita'  del  progetto  preliminare
          presentato, al valore economico e finanziario del  piano  e
          al contenuto della bozza di convenzione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso dei requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il
          concessionario  anche  associando  o   consorziando   altri
          soggetti, fermi restando i requisiti  di  cui  all'articolo
          38. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da una banca  nonche'  la  specificazione  delle
          caratteristiche  del  servizio   e   della   gestione;   il
          regolamento detta indicazioni per chiarire e  agevolare  le
          attivita' di asseverazione ai fini della valutazione  degli
          elementi  economici  e  finanziari.  Il  piano   economico-
          finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
          la predisposizione delle  offerte,  comprensivo  anche  dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
          del codice civile. Tale importo, non puo' superare  il  2,5
          per cento del  valore  dell'investimento,  come  desumibile
          dallo studio di fattibilita' posto a base di gara. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione  il   progetto   preliminare
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 97.  In  tale  fase  e'  onere  del  promotore
          procedere alle modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini
          dell'approvazione  del  progetto,  nonche'  a   tutti   gli
          adempimenti di legge anche ai  fini  della  valutazione  di
          impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun  compenso
          aggiuntivo, ne' incremento delle  spese  sostenute  per  la
          predisposizione   delle   offerte   indicate   nel    piano
          finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          preliminare   e   della   accettazione   delle    modifiche
          progettuali da parte  del  promotore,  ovvero  del  diverso
          concorrente aggiudicatario. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 75 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,    come    desumibile    dallo    studio
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   113.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano, ove necessario,  le  disposizioni  di
          cui  al  d.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327   e   successive
          modificazioni. 
              15. Le amministrazioni aggiudicatrici,  ferme  restando
          le disposizioni relative al contenuto  del  bando  previste
          dal comma 3,  primo  periodo,  possono,  in  alternativa  a
          quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e  b),  procedere
          come segue: 
              a) pubblicare un bando precisando che la procedura  non
          comporta  l'aggiudicazione  al  promotore   prescelto,   ma
          l'attribuzione allo stesso del diritto di essere  preferito
          al migliore offerente individuato con le modalita'  di  cui
          alle  successive  lettere  del  presente  comma,   ove   il
          promotore prescelto intenda adeguare la propria  offerta  a
          quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
              b)   provvedere   alla   approvazione   del    progetto
          preliminare in conformita' al comma 10, lettera c); 
              c) bandire una nuova  procedura  selettiva,  ponendo  a
          base  di  gara  il  progetto  preliminare  approvato  e  le
          condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore,
          con  il  criterio   della   offerta   economicamente   piu'
          vantaggiosa; 
              d) ove non  siano  state  presentate  offerte  valutate
          economicamente  piu'  vantaggiose  rispetto  a  quella  del
          promotore, il contratto e' aggiudicato a quest'ultimo; 
              e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte
          valutate economicamente  piu'  vantaggiose  di  quella  del
          promotore posta a base di gara,  quest'ultimo  puo',  entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'amministrazione aggiudicatrice,  adeguare  la  propria
          proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
          contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice
          rimborsa al migliore offerente, a spese del  promotore,  le
          spese sostenute per  la  partecipazione  alla  gara,  nella
          misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; 
              f) ove il promotore non  adegui  nel  termine  indicato
          alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del
          miglior offerente  individuato  in  gara,  quest'ultimo  e'
          aggiudicatario   del    contratto    e    l'amministrazione
          aggiudicatrice   rimborsa    al    promotore,    a    spese
          dell'aggiudicatario,  le  spese  sostenute   nella   misura
          massima di cui al comma 9, terzo periodo. 
              Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si  avvalgano
          delle disposizioni del presente comma, non si applicano  il
          comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12,  ferma
          restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
              16. In relazione a ciascun lavoro inserito  nell'elenco
          annuale di cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni
          aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei  bandi
          entro sei  mesi  dalla  approvazione  dello  stesso  elenco
          annuale, i soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro  mesi
          dal decorso  di  detto  termine,  una  proposta  avente  il
          contenuto dell'offerta di cui al comma 9,  garantita  dalla
          cauzione  di   cui   all'articolo   75,   corredata   dalla
          documentazione  dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti
          soggettivi e dell'impegno a  prestare  una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c)
          del presente comma. Entro sessanta  giorni  dalla  scadenza
          del termine di quattro mesi di cui al  periodo  precedente,
          le amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel
          caso in cui sia prevenuta una sola proposta,  a  pubblicare
          un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
          cui  all'articolo  122,  secondo  l'importo   dei   lavori,
          contenente i criteri in  base  ai  quali  si  procede  alla
          valutazione   delle   proposte.   Le   eventuali   proposte
          rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
          le nuove proposte  sono  presentate  entro  novanta  giorni
          dalla pubblicazione di  detto  avviso;  le  amministrazioni
          aggiudicatrici esaminano dette  proposte,  unitamente  alle
          proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei  mesi
          dalla  scadenza  di  detto  termine.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso  dei
          requisiti, individuano la  proposta  ritenuta  di  pubblico
          interesse, procedendo poi in via alternativa a: 
              a) se il progetto preliminare necessita  di  modifiche,
          qualora ricorrano le condizioni  di  cui  all'articolo  58,
          comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo  a  base  di
          esso il progetto preliminare e la proposta; 
              b)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, bandire una concessione ai  sensi
          dell'articolo 143, ponendo lo stesso  progetto  a  base  di
          gara ed invitando alla gara il promotore; 
              c)  se  il  progetto  preliminare  non   necessita   di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma  15,
          lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto  a  base
          di gara e invitando alla gara il promotore. 
              17. Se  il  soggetto  che  ha  presentato  la  proposta
          prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare  di
          cui  alle   lettere   a),   b)   e   c)   del   comma   16,
          l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia  di
          cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere
          a), b), c), si applica il comma 13. 
              18. Il promotore che non risulti  aggiudicatario  nella
          procedura di cui al comma 16, lettera  a),  ha  diritto  al
          rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle  spese
          sostenute nella misura massima di cui  al  comma  9,  terzo
          periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario  nelle
          procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),  si  applica
          quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
              19. I soggetti in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8, nonche' i soggetti di  cui  al  comma  20  possono
          presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo  di
          studi di fattibilita', proposte relative alla realizzazione
          di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita'  non
          presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo
          128 ovvero  negli  strumenti  di  programmazione  approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente.  Le  amministrazioni  sono   tenute   a
          valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento  e
          possono adottare, nell'ambito  dei  propri  programmi,  gli
          studi  di  fattibilita'  ritenuti  di  pubblico  interesse;
          l'adozione non determina alcun diritto  del  proponente  al
          compenso per le prestazioni compiute o  alla  realizzazione
          dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora
          le amministrazioni adottino gli studi di  fattibilita',  si
          applicano le disposizioni del presente articolo. 
              20. Possono presentare le proposte di cui al  comma  19
          anche  i  soggetti  dotati  di  idonei  requisiti  tecnici,
          organizzativi, finanziari  e  gestionali,  specificati  dal
          regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli  34  e
          90,  comma  2,  lettera  b),  eventualmente   associati   o
          consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
          La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica  utilita'
          rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1,  comma
          1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio  1999,
          n. 153. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e
          di  promozione  dello  sviluppo  economico   dalle   stesse
          perseguiti,  possono  presentare  studi  di   fattibilita',
          ovvero  aggregarsi  alla  presentazione  di   proposte   di
          realizzazione di lavori pubblici di cui al comma  1,  ferma
          restando la loro autonomia decisionale. 
              21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19  e
          20, i soggetti che hanno  presentato  le  proposte  possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione.