Art. 14. (Disciplina di riconoscimento dei crediti) 1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le universita' possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico». 2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalita' attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attivita' formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonche' alle altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso. 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le universita' attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
Note all'articolo 14: - Il comma 147 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e' il seguente: «147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a sessanta.» - Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'articolo 6. - Il comma 1, dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente: «1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».