Art. 14. 
 
             (Disciplina di riconoscimento dei crediti) 
 
  1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente:  «dodici»  e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il  riconoscimento  deve
essere  effettuato  esclusivamente  sulla   base   delle   competenze
dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento
attribuite collettivamente. Le universita' possono riconoscere  quali
crediti formativi, entro il  medesimo  limite,  il  conseguimento  da
parte dello studente di medaglia olimpica o  paralimpica  ovvero  del
titolo di campione mondiale assoluto,  campione  europeo  assoluto  o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico». 
  2. Con decreto del Ministro, adottato ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sentiti  i  Ministri
competenti, sono definite  le  modalita'  attuative  e  le  eventuali
deroghe debitamente motivate alle disposizioni di  cui  al  comma  1,
anche con riferimento al limite massimo di crediti  riconoscibili  in
relazione alle attivita' formative svolte nei cicli di studio  presso
gli istituti di formazione della  pubblica  amministrazione,  nonche'
alle altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'  formative  di
livello  post-secondario,  alla  cui  progettazione  e  realizzazione
l'universita' abbia concorso. 
  3. Con il medesimo decreto di  cui  al  comma  2  sono  definiti  i
criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente  a
conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici  superiori
di cui al capo II  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  86
dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi  dell'articolo  69,  comma  1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti  attuati
con le universita' attraverso le federazioni di  cui  all'articolo  3
della presente legge. 
 
          Note all'articolo 14: 
              - Il comma 147  dell'articolo  2  del  decreto-legge  3
          ottobre 2006,  n.  262  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria)  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e' il seguente: 
              «147.  All'articolo  22,  comma  13,  della  legge   28
          dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo,  le  parole:  «e'
          riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo'  essere
          riconosciuto».  Le  universita'  disciplinano  nel  proprio
          regolamento  didattico  le   conoscenze   e   le   abilita'
          professionali, certificate ai sensi della normativa vigente
          in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate
          in  attivita'  formative  di  livello  post-secondario   da
          riconoscere quali  crediti  formativi.  In  ogni  caso,  il
          numero  di  tali  crediti  non  puo'  essere  superiore   a
          sessanta.» 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'articolo 6. 
              - Il comma 1, dell'articolo 69 della  legge  17  maggio
          1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega  al
          Governo per il riordino degli incentivi  all'occupazione  e
          della   normativa   che   disciplina    l'INAIL,    nonche'
          disposizioni per il riordino degli enti  previdenziali)  e'
          il seguente: 
              «1. Per riqualificare e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata  ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e   non
          occupati, nell'ambito del sistema di  formazione  integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede  di
          norma con il possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore. Con decreto adottato di  concerto  dai  Ministri
          della pubblica istruzione, del lavoro  e  della  previdenza
          sociale e dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono  definiti
          le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro  che
          non sono in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
          superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS,  le
          modalita' che  favoriscono  l'integrazione  tra  i  sistemi
          formativi di cui all'articolo 68 e  determinano  i  criteri
          per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che  vi  si  acquisiscono  e  le   modalita'   della   loro
          certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo  142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112».