Art. 14 
 
Modifiche agli articoli 128 e 129 del Codice della strada in  materia
        di revisione e di sospensione della patente di guida 
 
  1. All'articolo 128 del Codice della strada, dopo il comma 1-quater
e' inserito il seguente: 
  «1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in
cui i medici di cui all'articolo 119,  comma  2,  anche  in  sede  di
accertamenti medico-legali diversi  da  quelli  di  cui  al  predetto
articolo, accertino la sussistenza,  in  soggetti  gia'  titolari  di
patente, di patologie incompatibili con  l'idoneita'  alla  guida  ai
sensi della normativa vigente.». 
  2. All'articolo 129, comma 3, del Codice della  strada,  le  parole
da: «e per le patenti rilasciate da uno Stato estero»  fino  a:  «sul
documento di guida» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 14: 
              Si riporta il testo dell'art. 128, del  citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 128 (Revisione della patente di guida). - 1.  Gli
          uffici  competenti  del  Dipartimento   per   i   trasporti
          terrestri, nonche' il  prefetto  nei  casi  previsti  dagli
          articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a
          visita medica presso la commissione medica  locale  di  cui
          all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneita'  i  titolari
          di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza
          nei medesimi dei requisiti fisici e psichici  prescritti  o
          dell'idoneita'  tecnica.  L'esito  della  visita  medica  o
          dell'esame  di  idoneita'  sono  comunicati  ai  competenti
          uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri  per  gli
          eventuali  provvedimenti  di  sospensione  o  revoca  della
          patente. 
              1-bis. I responsabili delle unita' di terapia intensiva
          o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei
          casi di coma di durata  superiore  a  48  ore  agli  uffici
          provinciali  del   Dipartimento   per   i   trasporti,   la
          navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici.  In
          seguito a tale comunicazione i soggetti di cui  al  periodo
          precedente sono tenuti  alla  revisione  della  patente  di
          guida. La successiva idoneita' alla guida e' valutata dalla
          commissione medica locale di cui al comma 4 dell'art.  119,
          sentito lo specialista  dell'unita'  riabilitativa  che  ha
          seguito l'evoluzione clinica del paziente. 
              1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di
          guida di cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato
          coinvolto  in  un  incidente  stradale  se  ha  determinato
          lesioni gravi  alle  persone  e  a  suo  carico  sia  stata
          contestata la violazione  di  una  delle  disposizioni  del
          presente  codice  da  cui  consegue  l'applicazione   della
          sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
          patente di guida. 
              1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente
          di guida di cui al comma  1  quando  il  conducente  minore
          degli anni diciotto sia autore materiale di una  violazione
          delle disposizioni del  presente  codice  da  cui  consegue
          l'applicazione  della  sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida. 
              1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis  anche
          nel caso in cui i medici di  cui  all'art.  119,  comma  2,
          anche in sede  di  accertamenti  medico-legali  diversi  da
          quelli  di  cui  al   predetto   articolo,   accertino   la
          sussistenza, in  soggetti  gia'  titolari  di  patente,  di
          patologie incompatibili con l'idoneita' alla guida ai sensi
          della normativa vigente. 
              2. Nei confronti del titolare di patente di  guida  che
          non   si   sottoponga,   nei   termini   prescritti,   agli
          accertamenti di cui ai commi da  1  a  1-quater  e'  sempre
          disposta la sospensione della  patente  di  guida  fino  al
          superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole.
          La sospensione decorre dal giorno successivo  allo  scadere
          del  termine   indicato   nell'invito   a   sottoporsi   ad
          accertamento ai fini della revisione, senza  necessita'  di
          emissione di un  ulteriore  provvedimento  da  parte  degli
          uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante
          il  periodo  di  sospensione  della  patente  di  guida  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 155 a euro 624 e alla sanzione amministrativa
          accessoria della revoca  della  patente  di  guida  di  cui
          all'art.  219.  Le  disposizioni  del  presente  comma   si
          applicano  anche  a  chiunque  circoli  dopo  essere  stato
          dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida,  a  seguito
          di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati
          commi da 1 a 1-quater. 
              3. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 129 del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.285,  cosi'  come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1. La
          patente di guida e' sospesa, per la  durata  stabilita  nel
          provvedimento di interdizione  alla  guida  adottato  quale
          sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare  sia
          incorso  nella   violazione   di   una   delle   norme   di
          comportamento indicate o richiamate nel titolo  V,  per  il
          periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. 
              2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato
          qualora, in sede di accertamento sanitario per la  conferma
          di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art.
          128, risulti la temporanea perdita dei requisiti  fisici  e
          psichici di cui all'art. 119. In tal  caso  la  patente  e'
          sospesa  fintanto  che   l'interessato   non   produca   la
          certificazione della Commissione medica  locale  attestante
          il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. 
              3. Nei casi previsti dal precedente comma,  la  patente
          di guida e' sospesa dai competenti uffici del  Dipartimento
          per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente  di
          guida e' sospesa dal prefetto del luogo  di  residenza  del
          titolare.  Dei  provvedimenti  adottati,  il  prefetto  da'
          immediata   comunicazione   ai   competenti   uffici    del
          Dipartimento per i trasporti terrestri per il  tramite  del
          collegamento informatico integrato  gia'  esistente  tra  i
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  per  i   trasporti
          terrestri e della Direzione  generale  dell'amministrazione
          generale e per  gli  affari  del  personale  del  Ministero
          dell'interno. 
              4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui
          al comma 2 e' atto definitivo.».